Descrizione
Il DPCM 23 luglio 2020 ha rinnovato la disciplina sulle modalità e i termini per l'accesso al riparto del Cinque per mille semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari.
La quota che lo Stato ripartisce, su indicazione dei cittadini-contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi, è destinata, in particolare, agli enti senza scopi di lucro, della ricerca scientifica e dell’Università, quali Università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica.
Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, l'eventuale accreditamento al riparto della quota del Cinque per mille esplica effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.
Pertanto, gli enti già iscritti nell’elenco permanente dei beneficiari NON devono inoltrare nuova domanda.
In fase di presentazione della domanda di iscrizione al Cinque per mille ciascun soggetto interessato deve essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche. Per la richiesta di iscrizione all’ANR è necessario avere un’utenza SPID attiva.