FAQ

1. Presentazione della domanda

Per presentare la domanda per l’accreditamento al riparto della quota del Cinque per mille, l’Ente dovrà essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione alla Anagrafe Nazionale delle Ricerche entro il 10 di aprile.

La domanda per l’accreditamento al riparto della quota del Cinque per mille dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica utilizzando la Piattaforma dedicata GEA entro il 10 aprile (art. 4 comma 5 del DPCM del 23 luglio 2020; se, il termine cade nella giornata di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo).

Soggetti pubblici: è prevista la presentazione della sola domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente;

Soggetti privati: si rappresenta che all’atto della presentazione della domanda, il legale rappresentante, conferma la vigenza dello Statuto dell’Ente in parola, presentato sul portale Anagrafe Nazionale delle Ricerche; in caso contrario lo stesso dovrà essere allegato.

Qualora fossero apportate delle modifiche allo statuto in data successiva alla presentazione della domanda, la versione aggiornata dello stesso dovrà essere inviato via PEC all'indirizzo: dgricerca@pec.mur.gov.it.

Qualora l’Ente, nella compilazione della domanda, abbia inserito dati errati, potrà richiedere la rettifica via PEC al seguente indirizzo dgricerca@pec.mur.gov.it entro e non oltre il 30 aprile (art. 4 comma 3) specificando il proprio codice fiscale, il codice della domanda ed i dettagli della correzione.

L’incompleto caricamento della documentazione e/o il mancato invio della domanda entro il termine del 10 aprile, determinerà l’inammissibilità della istanza.

L’Ente che non abbia "assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti" (art. 2, comma 2, D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44), ha facoltà di regolarizzare la propria posizione, ai fini dell'ammissione al riparto del Cinque per mille, entro e non oltre il 30 settembre a condizione che:

  • sia iscritto, ovvero abbiano presentato domanda di iscrizione, all’ANR entro l’10 aprile;
  • abbia i requisiti richiesti dalle norme di riferimento;
  • presenti la domanda di iscrizione, secondo le modalità previste dalla legge, entro il 30 settembre;
  • versi contestualmente l'importo previsto nel modello F24 (pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni), esclusa la compensazione.

In fase di regolarizzazione della posizione sarà necessario allegare, oltre ai documenti necessari, anche copia del modello F24 quietanzato riferita all’avvenuto pagamento della sanzione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il MUR pubblica sul proprio sito web l'elenco complessivo degli Enti ammessi e degli Enti esclusi.

2. Elenco degli Enti ammessi e non ammessi

L’ Ente che ha inviato la domanda d'iscrizione al Cinque per mille entro il 10 aprile e che rientra tra le tipologie annoverate dall’art.1, comma 1, lettera b) del DPCM 23 luglio 2020, sarà inserito nell'elenco provvisorio.

  • Entro il 20 aprile il MUR pubblica sul proprio sito web, l’elenco degli Enti che hanno presentato domanda al 10 aprile;
  • entro il 30 aprile il rappresentante legale dell’Ente potrà chiedere la rettifica di eventuali errori commessi in fase di iscrizione;
  • entro il 10 maggio, effettuati gli opportuni controlli presso l’ANR, il MUR pubblica l'elenco degli enti iscritti con le eventuali variazioni apportate, indicando per ciascun Ente la denominazione, la sede e il codice fiscale.

Si specifica che l’Ente, che pur avendo trasmesso la domanda entro il 10 aprile, ma che non rientra tra le tipologie annoverate dall’art. 1 co. 1 lett. b del DPCM 23 luglio 2020 e non ha perfezionato la domanda d’iscrizione all’ANR entro la data stabilita, verrà inserito nell’elenco dei non ammessi.

3. Elenco degli Enti accreditati

Il MUR, entro il 31 marzo di ogni anno, pubblica sul proprio sito web l'elenco permanente degli Enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.

4. Richiesta di modifica dati Ente e Rendicontazione del contributo

Qualora si renda necessario comunicare modifiche quali, ad esempio IBAN o Conto di Tesoreria, l’Ente, già iscritto, è tenuto ad aggiornare i propri dati entro il 30 maggio, attraverso la funzionalità Modifica informazioni Ente, compilando e trasmettendo l’apposito modulo presente nella sezione.

Ai fini della rendicontazione del contributo, si rimanda all’osservanza degli adempimenti previsti dall’art. 16, comma 5, e dell'art. 17, comma 1, lett. d), del DPCM del 23 luglio 2020.

Si rappresenta che il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate, con particolare riguardo alla pubblicazione e trasmissione dei rendiconti, determina l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla norma.

I rendiconti dovranno essere tramessi utilizzando l’indirizzo PEC dgricerca@pec.mur.gov.it utilizzando il format di rendiconto disponibile nella sezione modulistica.