1. Presentazione della domanda
Per presentare la domanda per l’accreditamento al riparto della quota del Cinque per mille, l’Ente dovrà essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione alla Anagrafe Nazionale delle Ricerche entro il 10 di aprile.
La domanda per l’accreditamento al riparto della quota del Cinque per mille dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica utilizzando la Piattaforma dedicata GEA entro il 10 aprile (art. 4 comma 5 del DPCM del 23 luglio 2020; se, il termine cade nella giornata di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo).
Soggetti pubblici: è prevista la presentazione della sola domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente;
Soggetti privati: si rappresenta che all’atto della presentazione della domanda, il legale rappresentante, conferma la vigenza dello Statuto dell’Ente in parola, presentato sul portale Anagrafe Nazionale delle Ricerche; in caso contrario lo stesso dovrà essere allegato.
Qualora fossero apportate delle modifiche allo statuto in data successiva alla presentazione della domanda, la versione aggiornata dello stesso dovrà essere inviato via PEC all'indirizzo: dgricerca@pec.mur.gov.it.
Qualora l’Ente, nella compilazione della domanda, abbia inserito dati errati, potrà richiedere la rettifica via PEC al seguente indirizzo dgricerca@pec.mur.gov.it entro e non oltre il 30 aprile (art. 4 comma 3) specificando il proprio codice fiscale, il codice della domanda ed i dettagli della correzione.
L’incompleto caricamento della documentazione e/o il mancato invio della domanda entro il termine del 10 aprile, determinerà l’inammissibilità della istanza.
L’Ente che non abbia "assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti" (art. 2, comma 2, D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44), ha facoltà di regolarizzare la propria posizione, ai fini dell'ammissione al riparto del Cinque per mille, entro e non oltre il 30 settembre a condizione che:
- sia iscritto, ovvero abbiano presentato domanda di iscrizione, all’ANR entro l’10 aprile;
- abbia i requisiti richiesti dalle norme di riferimento;
- presenti la domanda di iscrizione, secondo le modalità previste dalla legge, entro il 30 settembre;
- versi contestualmente l'importo previsto nel modello F24 (pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni), esclusa la compensazione.
In fase di regolarizzazione della posizione sarà necessario allegare, oltre ai documenti necessari, anche copia del modello F24 quietanzato riferita all’avvenuto pagamento della sanzione.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, il MUR pubblica sul proprio sito web l'elenco complessivo degli Enti ammessi e degli Enti esclusi.