FAQ

1. Requisiti e tipologia dei progetti

Per Infrastrutture Tecnologiche d’Innovazione esistenti devono intendersi strutture, attrezzature, capacità e servizi - già esistenti - per sviluppare, testare e potenziare la tecnologia, dalla convalida in un laboratorio fino a TRL più elevati prima dell’ingresso del mercato competitivo.

1.1

Gli interventi finanziati devono insistere su ambiti coerenti con le priorità stabilite nel PNR 2021-2027 o nelle Strategie di Specializzazione Intelligente a livello nazionale o regionale. In via prioritaria, essi devono sostenere lo sviluppo delle fasi di maggiore prossimità al mercato, caratterizzate da livelli di maturità tecnologica identificabili con valori di TRL medio-alti. Le iniziative devono avere preferibilmente carattere multifunzionale, in grado di coprire, ove applicabile, almeno tre settori tematici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i) quantistica, ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione energetica.

1.2

No, l’Infrastruttura può essere distribuita.

1.3

Nel caso di Infrastrutture distribuite, le stesse dovranno operare con unicità statutaria e di conduzione scientifica e tecnica, garantendo un’unica interfaccia con gli utenti e svolgendo le attività in una molteplicità di siti, con caratteristiche di complementarietà.

1.4

L'iniziativa potrà riguardare strutture e attrezzature di soggetti, sia pubblici che privati, diversi dal soggetto proponente a condizione che quest'ultimo ne disponga in virtù di idoneo titolo giuridico, che potrà essere acquisito anche in un momento successivo alla presentazione della domanda e comunque non oltre la data di concessione del finanziamento. Rimane inteso che il soggetto beneficiario dell’agevolazione è il solo soggetto proponente, di cui all'art. 4, comma 1 dell’Avviso.

1.5

Nell’ipotesi prospettata, il soggetto proponente disporrà, in forza di idoneo titolo giuridico, di strutture e attrezzature secondo le condizioni previste nell’ambito dell’operazione di partenariato pubblico-privato. Deve, invece, ritenersi che la proprietà di tali strutture e attrezzature rimarrà in capo ai soggetti, pubblici o privati, che le hanno rese disponili al soggetto proponente.

1.6

L'unicità statutaria deve intendersi riferita alla gestione nella conduzione tecnica e scientifica dell’Infrastruttura, garantendo così omogeneità di regole a livello di singoli siti distribuiti e un’unica interfaccia agli utenti.

1.7

Possono presentare domanda di partecipazione ai sensi dell’Avviso:

  1. i soggetti pubblici identificati in:
    • Enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
    • Università e Scuole Superiori a Ordinamento Speciale istituite dal MUR;
  2. nonché i soggetti, ulteriori rispetto a quelli indicati alla lettera a, inseriti nella sezione “Enti e Istituzioni di ricerca” dell’ultimo elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., disponibile alla data di pubblicazione dell’Avviso.

1.8

No, ad eccezione dei soggetti di natura privata che rientrino nella sezione “Enti e Istituzioni di ricerca” dell’ultimo elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., disponibile alla data di pubblicazione dell’Avviso.

1.9

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Avviso, gli IRCSS (siano essi pubblici o privati) non sono soggetti proponenti. Tuttavia, la loro partecipazione può essere prevista nell’ambito dell’operazione del PPP.

1.10

No, la proposta progettuale deve essere presentata da un solo soggetto tra quelli indicati all’art. 4, comma 1, dell’Avviso. Resta inteso che, nella fase dell’implementazione dell’iniziativa, il soggetto proponente dovrà avvalersi di uno o più soggetti privati, che, nel rispetto della normativa europea e nazionale in ordine alla procedura di selezione degli operatori privati, cofinanzino l’iniziativa stessa attraverso un’operazione di partenariato pubblico-privato.

1.11

Sì, uno stesso soggetto proponente potrà presentare più di una domanda di partecipazione all’Avviso.

1.12

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, il soggetto attuatore è il soggetto proponente che beneficia dell’agevolazione.

1.13

Sì, il soggetto proponente dovrà avvalersi, nella fase d’implementazione dell’iniziativa, di uno o più soggetti privati che cofinanzino, in via maggioritaria, l’iniziativa. La cooperazione tra il soggetto attuatore e i soggetti privati dovrà avvenire nella forma del partenariato pubblico-privato (PPP)

1.14

I Partenariati Pubblico-Privati (PPP) sono forme di cooperazione tra autorità pubbliche e soggetti privati che mirano a garantire la progettazione, il finanziamento, la costruzione e la gestione di un’infrastruttura oppure la fornitura di un servizio.

1.15

Fermo restando il rispetto della vigente normativa, le caratteristiche dell'operazione di PPP sono lasciate agli accordi tra le parti, che potranno definirle sulla base delle peculiarità dell’iniziativa.

1.16

Fermo restando che il PPP comprende una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato in cui competenze e capitali privati integrano le risorse pubbliche, i soggetti proponenti restano liberi, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dei requisiti previsti dall’Avviso, nelle proprie determinazioni rispetto alla definizione dei rapporti contrattuali del PPP.

1.17

Il PPP potrà essere costituito in esito al provvedimento di concessione delle agevolazioni. Rimane inteso che, nel rispetto della normativa europea e nazionale, nell’ipotesi a esempio di una operazione di partenariato pubblico-privato avviata su iniziativa privata, la proposta progettuale potrà recare evidenza dell'operatore economico (cfr: sezione dedicata al modello di governance Allegato 1: Proposal template).

1.18

La proposta progettuale può recare evidenza degli operatori economici. Rimane inteso che l’identificazione degli stessi - che non ha carattere di obbligatorietà in sede di presentazione della domanda - non esclude che nella fase realizzativa del progetto presentato si osservi la disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. quanto alle modalità e procedure di individuazione del/dei partner privati quanto al partenariato pubblico-privato.

1.19

Si specifica, ai fini dell’ammissibilità delle spese, che sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto attuatore, ovvero, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 63, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, dal partner privato, in linea con il Regolamento (UE) n. 651/201 e con l’Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, per quanto applicabili, nonché in coerenza con quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, dell’Avviso, che rientrino nelle categorie indicate all’articolo 7, comma 1 dell’Avviso. Si ricorda che il soggetto privato cofinanzia l’iniziativa, dal momento che il soggetto che beneficia delle agevolazioni è il soggetto attuatore.

1.20

No, il soggetto attuatore dell’iniziativa deve rientrare in una delle categorie indicate all’art. 4, comma 1, dell’Avviso.

1.21

Fermo restando che il soggetto proponente che beneficia delle agevolazioni è uno solo tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, dell'Avviso, l'operazione di partenariato pubblico-privato potrà prevedere la partecipazione di altri soggetti pubblici in una configurazione e con modalità che siano compatibili con il principio per il quale la quota di cofinanziamento privato sia pari ad almeno il 51%.

1.22

La partecipazione di uno o più soggetti pubblici, diversi dal soggetto proponente, in una eventuale persona giuridica privata deputata alla gestione dell'Infrastruttura non è vietata, purché sia compatibile con le disposizioni del codice degli appalti e, in particolare, con l'articolo 180, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

1.23

La durata massima delle iniziative non deve superare i 36 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi in caso di completamento delle attività per la messa in opera degli investimenti in conto capitale e per il funzionamento. Resta comunque ferma la necessità di concludere il progetto entro il mese di dicembre del 2025.

1.24

La proposta dovrà chiarire come e in quale quota la infrastruttura servirà utenza proveniente dalle imprese e progetti di interesse delle imprese. La proposta dovrà quindi contenere, oltre ad un’indicazione specifica del profilo di sostenibilità a lungo termine dell’iniziativa, un documento che rechi una descrizione dell’utenza prevista, dei meccanismi di accesso degli utenti (utenti esterni), della quota di accesso da destinare al sostegno della scienza aperta rispetto all’accesso protetto a pagamento.

1.25

L’Avviso non reca alcuna specifica previsione in merito alla nazionalità del soggetto privato che cofinanzierà, in via maggioritaria, l’iniziativa, con ciò potendosi assumere che lo stesso possa essere di nazionalità non italiana. Resta comunque ferma la necessità di garantire il rispetto della vigente normativa e di tutti gli obblighi che discendono dall'Avviso.

1.26

Il Vincolo Digital pari al 100% concerne il raggiungimento di uno degli obiettivi generali del PNRR in quanto la digitalizzazione e l’innovazione di processi, prodotti e servizi rappresentano un fattore determinante della trasformazione del Paese e devono caratterizzare ogni politica di riforma del Piano. Nello specifico, il Vincolo Digital deve intendersi riferito alle finalità dell'intervento e non già alle spese, con ciò potendosi assumere che esso sia indirizzato alla produzione di dati digitali.

1.27

2. Presentazione e valutazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere presentate, dai soggetti proponenti, a pena di esclusione, per il tramite dei servizi della piattaforma GEA.

2.1

Sì, le domande di partecipazione e le relative proposte progettuali devono essere presentate, dai soggetti proponenti, a pena di esclusione, in lingua inglese.

2.2

Le proposte progettuali si compongono, a pena di esclusione, dei seguenti documenti, redatti in lingua inglese:

  • allegato 1 – Proposal template;
  • uno schema di regolamento che disciplini la policy di gestione della proprietà intellettuale generata dalle attività di ricerca e innovazione, libera e/o a pagamento;
  • una descrizione dell’utenza prevista, dei meccanismi di accesso per gli utenti (interni o esterni), della quota di accesso destinata al sostegno alla scienza aperta rispetto all’accesso protetto a pagamento;
  • descrizione sintetica delle misure utili al rispetto del principio “DNSH” (https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html) e dei principi trasversali previsti dal PNRR.
2.3

Sì, il termine indicato deve intendersi riferito alla proposta progettuale integrale. Si aggiunge che le iniziative ritenute idonee ed ammesse alla fase negoziale in esito alle risultanze della valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria, potranno essere riviste nei termini stabiliti all’art. 11, comma 4, dell’Avviso.

2.4

Il limite dimensionale imposto dall'Avviso all'art. 8, comma 3, è una prescrizione cui i soggetti proponenti devono attenersi nella redazione della proposta progettuale (Parte A, Parte B e Parte C) ma non è da intendersi a pena di esclusione. Gli spazi sono da intendersi inclusi.

2.5

Si conferma che la proposta progettuale dovrà essere redatta in lingua inglese secondo lo schema proposto all'allegato 1. Essa dovrà inoltre essere corredata dai tre documenti indicati all'art. 8, comma 4, dell'Avviso. Quanto innanzi, a pena di esclusione.

2.6

Gli Allegati, come previsto dall’art.8, comma 4, dell’Avviso devono essere redatti in lingua inglese, a pena di esclusione.

2.7

3. Spese ammissibili

Sì, ciascuna iniziativa deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili compresi tra:

  • un minimo di 10 M€ e un massimo di 20 M€ per interventi di ammodernamento di Infrastrutture esistenti;
  • un minimo di 20 M€ e un massimo di 40 M€ per interventi finalizzati alla creazione di nuove Infrastrutture.
3.1

Le soglie indicate si intendono riferite ai costi complessivi ammissibili ai fini del calcolo dell'agevolazione, fissata in un contributo massimo del 49%. È, tuttavia, facoltà del soggetto proponente dare evidenza, nel testo che descrive la proposta progettuale, di ulteriori investimenti che, anche in una prospettiva di futuri sviluppi dell'iniziativa, eccedano le predette soglie. Rimane inteso che tali investimenti prospettici, che eccedono le soglie indicate, non rilevano in alcun modo ai fini del calcolo dell'agevolazione, della rendicontazione e della valutazione della proposta.

3.2

Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto attuatore, ovvero, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 63, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, dal partner privato.

3.3

Sì, deve essere obbligatoriamente prevista, nell’ambito di ciascuna proposta progettuale, l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di un “Manager dell’Infrastruttura”.

3.4

I beni possono essere conferiti, in presenza di un idoneo titolo giuridico, anche quando appartengano ad un soggetto altro rispetto all’operatore economico che cofinanzia l’iniziativa. Quanto innanzi nel rispetto delle prescrizioni previste dall’articolo 6, comma 3, dell’Avviso.

3.5

L’Avviso non reca una specifica previsione al riguardo, ferma restando la necessità, nell’ambito di ciascuna proposta progettuale, dell’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di un “Manager dell’Infrastruttura”.

3.6

Sì, le spese di personale devono intendersi riferite al solo personale assunto ad hoc per l’iniziativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e sono fino a un massimo di 1 M€ per progetto; l’importo deve intendersi riferito all’intera durata del progetto.

3.7

L’IVA è un costo ammissibile solo quando non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell’ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

3.8

No, l’IRAP non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all’intervento finanziato.

3.9

Le categorie di costo devono intendersi riferite al costo di acquisto.

3.10

4. Variazioni progettuali, intensità di aiuto ed erogazioni

Sì, le variazioni di natura soggettiva ed oggettiva sono consentite. Le prime sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. Le variazioni di natura oggettiva sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell’intervento e sul conseguimento degli obiettivi e scadenze, intermedi e finali, connessi all’esecuzione del progetto.

4.1

Sì, le variazioni progettuali devono essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicate al Ministero, per il tramite dei servizi della piattaforma GEA.

4.2

Le iniziative sono ammesse all’agevolazione nella forma del contributo alla spesa, nel rispetto delle intensità di aiuto stabilite all’articolo 26, comma 6, del Regolamento (UE) 651/2014, fino a un massimo del 49% dei costi ammessi e comunque fino a concorrenza della quota massima di cofinanziamento.

4.3

Sì, le risorse destinate al cofinanziamento potranno essere finanziarie e in natura. Rimane inteso che gli eventuali contributi in natura sono considerati ammissibili al sostegno, fino a un massimo del 20% del totale dei costi ammissibili, secondo quanto disposto dall’art. 67, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

4.4

Sì, il soggetto beneficiario in esito alla fase di sottoscrizione dell’atto d’obbligo potrà richiedere un anticipo nella misura massima del 10% dell’importo agevolato. Nel caso di un soggetto beneficiario di diritto privato l’erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia.

4.5