FAQ

1. Ambito di applicazione e tipologie di interventi

In linea generale, l’avviso non vieta che il progetto di rete preveda, come parte delle attività, il potenziamento delle IR che costituiranno la rete stessa.

1.1

No. Per la tipologia di intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera iii), le IR devono essere già inserite nel PNIR a priorità alta o media. L’avviso non vieta, in linea generale, che un progetto di rete preveda, come parte delle attività, la creazione di nuovi nodi della IR, se concorre all’obiettivo del progetto.

1.2

L’avviso prevede che ciascun ente pubblico di ricerca compreso fra quelli di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 218/2016, o l’università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale) possa:

  1. in qualità di soggetto proponente:
    • presentare una proposta progettuale per il potenziamento di ciascuna IR presente nel PNIR a priorità alta della quale è capofila (tipologia di intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera i);
    • presentare una proposta progettuale per la creazione di ciascuna nuova IR presente nel PNIR a priorità alta e media della quale è capofila (tipologia di intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera ii);
    • presentare proposte progettuali per la creazione di una rete di IR presenti nel PNIR a priorità alta e media, con ciascuna IR della quale è capofila (tipologia di intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera iii), fermo restando che ciascuna IR può essere presente in una sola proposta progettuale di questo tipo.
  2. in qualità di soggetto co – proponente:
    • partecipare a proposte progettuali per il potenziamento di IR presenti nel PNIR a priorità alta (tipologia di intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera i);
    • partecipare a proposte progettuali per la creazione di nuova IR presente nel PNIR a priorità alta e media (tipologia di intervento di cui all’art. 5 comma 3 lettera ii);
    • partecipare a proposte progettuali per la creazione di una rete di IR presenti nel PNIR a priorità alta e media, con ciascuna IR della quale è capofila (tipologia di intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera iii), fermo restando che ciascuna IR può essere presente in una sola proposta progettuale di questo tipo.
1.3

La tipologia di intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera i), prevede il coinvolgimento di una IR presente nel PNIR a priorità alta, mentre la tipologia di intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera iii), prevede il coinvolgimento di più IR presenti nel PNIR a priorità alta e media.

1.4

No, non è corretto. Uno stesso soggetto proponente può presentare più proposte in risposta al presente avviso: al massimo 2– una della tipologia di intervento i)/ii) e una iii) – per ciascuna delle IR presenti nel PNIR, a priorità nazionale alta e/o media, a seconda della tipologia di intervento, delle quali è capofila. Vedi anche FAQ 1.3.

1.5

2. Compagine di progetto

Solo per intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera iii).

2.1

Si. Nel caso di partecipazione “in compagine” di cui all’art. 4, comma 2, la copia dell’“accordo ex art. 15 della L. 241/1990”, contenente le indicazioni di cui all’art. 4, firmata digitalmente dal legale rappresentante del proponente e del/i co-proponente/i, è uno dei documenti obbligatori a corredo della domanda di partecipazione.

2.2

Si. Il Responsabile Amministrativo, ai sensi dell’art. 1, comma 42, deve essere personale dirigenziale o non dirigenziale a tempo indeterminato del Soggetto proponente. Il Coordinatore Scientifico ai sensi dell’art. 1, comma 8, deve essere un dipendente a tempo indeterminato, presso il soggetto proponente inquadrato in uno dei seguenti profili/figure:

  • per gli EpR: Ricercatore, Primo Ricercatore o Dirigente di Ricerca, Ricercatore Astronomo, Astronomo Associato o Astronomo Ordinario; Tecnologo, Primo Tecnologo o Dirigente Tecnologo;
  • per le Università: Ricercatore, Professore Associato o Professore Ordinario.

Inoltre, per le Università, può essere anche un Ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, lett. B) della L. 240/2010, purché abbia ottenuto la valutazione positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal comma 5 dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 a seguito del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, sempre presso il soggetto proponente.

2.3

3. Presentazione delle proposte progettuali

La compilazione sarà in capo solo al Capofila.

3.1

È possibile che la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un rappresentante, solo se munito di procura speciale rilasciata dal Legale rappresentante del soggetto proponente, prestando attenzione che non si tratti di procura generica o resa da Statuto o da regolamento interno. Trattandosi di procura speciale e, quindi, resa per singolo affare, l’atto deve citare l’avviso n. 3264 del 28-12-2021.

3.2

Non è possibile.

3.3

La domanda recante la proposta progettuale, conforme all’Allegato A dell’avviso, dovrà essere presentata in lingua italiana (art. 9, comma 1), mentre la “Scheda Tecnica” (art 9, comma 8, lettera a) e l’eventuale documentazione integrativa (art 9, comma 4), dovranno essere obbligatoriamente redatte in lingua inglese (Art. 9, comma 9).

3.4

4. Criteri di ammissibilità

No. Le IR prioritarie alle quali l’avviso fa riferimento sono quelle presenti nel PNIR a priorità alta o media a seconda della tipologia di progetto. Le priorità Regionali sono un focus, relativo alle Regioni, ma non costituiscono le priorità nazionali alle quali l’avviso fa riferimento. Ciò vale per il per il combinato disposto dell’art. 1, comma 46: “Soggetto proponente (di seguito, anche solo proponente): l’ente pubblico di ricerca compreso fra quelli di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 218/2016, o l’università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), anche indicato come Soggetto attuatore dell’intervento finanziato;” e dell’art. 5, comma 3, lettera i), ii) ed iii): “Le proposte progettuali dovranno riguardare una delle seguenti tipologie di intervento: i. potenziamento di IR presente nel PNIR a priorità alta; ii. creazione di nuova IR presente nel PNIR a priorità alta e media; iii. creazione di reti tematiche o multidisciplinari di IR esistenti, presenti nel PNIR a priorità alta e media, con indicazione del tema o del tema prevalente per reti multidisciplinari, tra le Aree ESFRI.”.

4.1

Le nuove infrastrutture relative alla tipologia di intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera ii) sono le IR presenti nel PNIR, tra le IR a priorità alta e media, che non sono ancora attive o non ancora realizzate. Si precisa che non è possibile proporre la creazione di nuove IR non già presenti nel PNIR.

4.2

Per la tipologia di intervento previsto all'art. 5, comma 3, ii) si prevede il coinvolgimento di una sola infrastruttura presente nel PNIR a priorità alta e media per ciascuna proposta progettuale.

4.2.bis

Per quanto attiene le tipologie di intervento previste all'art. 5, comma 3, i) e ii), il soggetto co-proponente è un ente pubblico di ricerca compreso fra quelli di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 218/2016 e/o Università e istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), che partecipa alla proposta progettuale come partner del soggetto proponente (art. 1, comma 47, dell’avviso).

4.3

Essere capofila di IR individuate nel PNIR è un prerequisito per:

  • essere soggetto proponente per le tre le tipologie di intervento;
  • essere soggetto co – proponente per la tipologia di intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera iii).

Essere capofila di IR individuate nel PNIR non è un prerequisito per essere soggetto co – proponente per le tipologie di intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera i) e ii).

4.4

Un Ateneo che non è capofila di IR presenti nel PNIR a priorità nazionale alta o media:

  • non può essere soggetto proponente di nessuna delle tre tipologie di intervento;
  • non può essere soggetto co – proponente per la tipologia di intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera iii);
  • può essere soggetto co – proponente per le tipologie di intervento di cui all’art. 5, comma 3, lettera i) e ii), se l’Ateneo è ricompreso tra le università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale).
4.5

Sì, l’Avviso non esclude la partecipazione di co-proponenti individuati tra i soggetti ammissibili

4.5.bis

No.

4.6

Le Università non statali legalmente riconosciute o IRCCS pubblici o privati non sono ammesse a partecipare, né in qualità di soggetto proponente o co-proponente, né di soggetto attuatore. Cionondimeno l’avviso non esclude la possibilità che esse siano individuate da parte del Soggetto proponente o co-proponente, nel rispetto della normativa eurounionale e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici), come soggetti realizzatori o esecutori, ovvero come soggetti e/o operatori economici, a vario titolo, successivamente, nella fase di realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori).

4.7

Si, è possibile ma va comunque garantito l’accesso all’infrastruttura. Si sottolinea che la cessione del diritto di proprietà non è permessa.

4.8

Ciò è possibile solamente se il soggetto proponente/co-proponente abbia una Unità Operativa presso l’Infrastruttura di Ricerca estera. Va data dettagliata evidenza dell’impatto nazionale del bene collocato all’estero.

4.9

5. Dimensione finanziaria durata e termini di realizzazione del progetto

No.

5.1

6. Vincoli PNRR posti dall'avviso

Si. Il Ministero verificherà il rispetto del vincolo di localizzazione di almeno il 40% dell’iniziativa 3.1 nelle regioni del Mezzogiorno, prima della approvazione delle graduatorie definitive, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera a).

6.1

7. Spese ammissibili

No. Le spese di personale sono ammissibili solo se relative a nuove assunzioni di personale destinate all’intervento finanziato, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da parte del Soggetto proponente e/o degli eventuali co – proponenti, nella misura massima del 20% dei costi ammessi a finanziamento (importo da intendersi riferito all’intera durata del progetto).

7.1

Non è richiesto dall’avviso, cionondimeno, può prevedersi la sua costituzione.

7.2

Si.

7.3

I costi ammissibili di cui all’art. 8, comma2, lettera b, sono da intendersi come i costi di acquisto, non solo la quota di ammortamento. Ciò in ragione del fatto che è obbligo di ciascun soggetto attuatore (proponente e/o co proponente) “gestire l’infrastruttura di ricerca garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al Soggetto attuatore e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del Ministero …” (art. 11, comma 1, lettera w)

7.4

La voce di costo relativa alle attività di ricerca in house è quella di cui all’art. 8, comma 2, lettera f). Le spese di personale fanno riferimento comunque all’art. 8, comma 2, lettera f) e devono rispettare tutti i requisiti previsti dall’art. 8.

7.5

No. In merito ai costi di personale di cui all’art. 8, comma 2, lettera a, si precisa che il personale deve essere interamente dedicato al progetto, ovvero il personale va impiegato al 100% nelle attività del progetto.

7.6

Per il personale universitario, il monte ore annuo è stabilito dalla vigente normativa nazionale ed è pari a 1.500 ore annue, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Per il personale dipendente degli EpR, secondo la regolamentazione interna all’Ente di appartenenza. Le ore di didattica dovuta ai sensi della normativa vigente vanno scorporate dal monte annuo complessivo, se non connesse all’attività progettuale di cui all’avviso.

7.7

No, non sono stati predisposti modelli di timesheet. In fase di rendicontazione, sarà richiesto al soggetto attuatore di predisporre una descrizione delle attività condotte dal personale, nel periodo di riferimento, ed una indicazione circa le ore svolte.

7.8

Sì, atteso il periodo di ammissibilità della spesa ed in relazione al conseguimento del titolo, ai fini del riconoscimento della stessa. Se la durata complessiva della borsa di dottorato non è ricompresa nella durata del progetto, è altresì possibile il cofinanziamento della borsa da parte del soggetto attuatore. In linea generale, la borsa di dottorato può prevedere maggiorazioni a seconda dell’ente erogatore. Si fa presente che verranno riconosciuti solo gli importi relativi ad attività strettamente connesse al progetto e che non ricadano in altre tipologie di spesa previste dall’art. 8. In particolare, non sono ammissibili i costi di personale strutturato, non ammissibili, laddove presenti nel calcolo della borsa.

7.9

Gli assegni e borse di ricerca non rientrano nei costi di cui all’art. 8, comma 2, lettera f. Si specifica, inoltre, che gli assegni e borse di ricerca non rientrano in alcun costo di cui all’art. 8.

7.10

No, non sono ammissibili. Il bando del dottorato dovrà recare il CUP del progetto. Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 8, comma 10, "Le spese ammissibili decorrono dalla data di sottoscrizione dell’atto d’obbligo. Cionondimeno è facoltà dei proponenti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP."

7.11

L’attività di formazione è intesa come “servizi di formazione” fruiti dai soggetti della compagine, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, master di I/II livello, corsi di managment.

7.12

Si intende, in linea generale, acquisto di beni consumabili per attività di ricerca non commissionata da terzi o connessa, anche parzialmente, ad altre progettualità in essere, differenti dal progetto finanziato a valere sul presente avviso.

7.13

Lo sviluppo di un software customizzato può rientrare nella voce di costo di cui all’art. 8, comma 2, lettera b).

7.14

Tutti i costi, che non trovano cittadinanza nelle altre voci di costo di cui all’art. 8 e che non sono espressamente inammissibili, sono imputabili ai costi generali di cui all’art. 8, comma 2, lettera e. Per quanto attiene ai costi di viaggio/vitto/alloggio, essi debbono essere esposti sulla base delle spese effettivamente sostenute e in linea con le consuete pratiche e regole interne del soggetto attuatore. Si ricorda che, nonostante il tasso forfettario di tale voce, si deve recare evidenza analitica dei costi imputati a tale voce.

7.15

In linea generale, il Trans National Access (TNA) di cui all’art. 8, comma 2, lettera c deve essere parte di un programma di accesso nazionale, ovvero finanziare l'accesso di utenti nazionali presso nodi della/e IR inclusa/e nel progetto, al di fuori del territorio nazionale. Tuttavia l'avviso non vieta espressamente che i fondi siano destinati ad utenti stranieri che accedano ai nodi italiani dell'infrastruttura. Si precisa che nel calcolo del costo di TNA, si può fare riferimento alla prassi europea con l’attenzione di scorporare i costi di personale strutturato, non ammissibili. Inoltre, si raccomanda di scorporare eventuali voci di costo esplicitamente previste dall’avviso all’art. 8, imputandoli alla stesse.

7.16

Con “Open Access” si intende Programmi di Open Access, ovvero il servizio di accesso che può comprendere, ad esempio, fees. Inoltre può essere intesa come nozione relativa ai costi per pubblicazione open access di articoli strettamente connessi al progetto ed all’IR o alla rete di IR così come potenziata/rafforzata/creata all’esito del progetto. Gli articoli connessi al progetto e all’IR o alla rete di IR, così come potenziata/rafforzata all’esito del progetto, devono riportare le opportune citazioni alla/e IR e al progetto, nonché al fondo.

7.17

Si intende la definizione di metodologie o progetti pilota. Inoltre, si evidenzia la necessità di scorporare eventuali voci di costo esplicitamente previste dall’avviso all’art. 8, imputandoli alla stesse, nel caso specifico, ad esempio, software e personale.

7.18

8. Valutazione

Questo avviso prevede una unica fase di valutazione tecnico-scientifica. Oggetto della domanda di partecipazione è la Proposta progettuale, intesa come la “manifestazione di interesse” di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n.1141, “Linee Guida per gli interventi di sistema” comprensiva della “proposta integrale” sempre citata nello stesso.

8.1