FAQ

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 lettera a) e d) del bando possono presentare domanda, ai sensi del co.1 del medesimo articolo, i soggetti che abbiano avviato la procedura di iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR) e che siano in possesso del corrispettivo codice istanza rilasciato dalla piattaforma dedicata.
In tal caso l’ammissione alla procedura è da intendersi con riserva e condizionata all’esito positivo del procedimento di iscrizione.

L’iscrizione avviene per il tramite della sezione dedicata del sito https://www.anagrafenazionalericerche.mur.gov.it/.
In ordine alla procedura, si rimanda alla citata piattaforma, per l’accesso alla quale è necessario disporre di un’utenza SPID attiva.

Sì. La perdita di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando determina la revoca del contributo riconosciuto a decorrere dall’anno in cui si verifica la carenza di tale condizione determinando, se del caso, la restituzione del contributo ricevuto anche solo nella forma di anticipazione (rif art. 2, comma 3 del bando).
Inoltre, in caso di perdita dei requisiti di ammissibilità, il soggetto beneficiario dovrà darne formale comunicazione all’indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della ricerca del MUR: dgricerca@pec.mur.gov.it (rif art. 2, comma 4 del bando).

Sulla base delle valutazioni svolte dalla Commissione (rif.art.5) verrà riconosciuto a ciascun ente inserito in Tabella triennale un contributo variabile tra euro 15.000,00 ed euro 35.000,00 su base annua, stabilito dalla Commissione in ragione del punteggio conseguito in sede di valutazione (rif.art. 4, comma 7).

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, co.1 del bando il trasferimento delle risorse è disposto, su base annuale, in due soluzioni:

  • il 50% a titolo di anticipazione del contributo riconosciuto, presentando formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante, o da altro soggetto espressamente delegato per le finalità del presente decreto, accompagnata da idonea polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, prestata da un Istituto Bancario, Istituto di credito o da una Compagnia di Assicurazione legittimati all’emissione, per l’intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo;
  • il 50% a titolo di saldo, a seguito della conclusione delle procedure di rendicontazione, verifica e controllo da realizzarsi secondo le modalità definite dall’art. 8 del bando.

È fatta salva la possibilità per l’ente di non richiedere l’erogazione della quota in anticipazione. In tal caso il contributo verrà erogato in un’unica soluzione a conclusione delle procedure di rendicontazione, verifica e controllo.
L’erogazione del contributo a titolo di saldo, ovvero in un’unica soluzione nel caso descritto dall’art. 7, co. 2 del bando, spettante a ciascun ente inserito in Tabella triennale 2023-2025, è subordinato:

  • al parere favorevole della Commissione di cui all’art. 3, D.M. n. 44/2008, sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni tecnico-scientifiche nonché sulla pertinenza delle spese rendicontate rispetto alle finalità istituzionali dell’ente;
  • alla verifica amministrativo-contabile della documentazione attestante le spese sostenute dall’ente da parte del competente ufficio del Ministero dell’università e della ricerca per il tramite dell’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa Spa – Invitalia.

Deve intendersi una relazione dell’Organo di gestione ovvero dell’Organo di controllo, che rappresenti:

  • l’andamento dei flussi economici/patrimoniali/finanziari, articolati per aggregati di bilancio (es.: personale, spese godimento beni terzi, immobilizzazioni, ricavi da attività, finanziamenti da altri soggetti, ecc..), nel triennio di riferimento (2020, 2021 e 2022);
  • un’analisi di eventuali variazioni che si sono presentate tra le diverse voci nel triennio 2020-2022;
  • la coerenza con l’importo del contributo richiesto nella domanda di agevolazione presentata per il triennio 2023-2025.

È possibile accedere ai servizi attraverso il Sistema di Identificazione Digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Resta inteso che qualora sia richiesto l’utilizzo dello SPID, è sempre da considerarsi valido l’impiego della Carta d’Identità Elettronica (CIE) e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

È possibile accedere alla piattaforma GEA anche tramite lo spid personale di un incaricato alla compilazione e alla trasmissione della domanda.
Rispetto al soggetto che firma la domanda, si rappresenta, invece, che, in sede di primo accesso alla piattaforma, sarà necessario precisare se a firmare la domanda sia il "rappresentante legale" o un suo "delegato". Nel caso si scelga "delegato" sarà necessario trasmettere, a mezzo della apposita sezione degli allegati, idonea delega alla firma.