FAQ

1. Criteri di Ammissibilità

Si, in conformità a quanto previsto all’art. 4 comma 1 lett. a) dell’Avviso, sono ammissibili in qualità di Soggetti proponenti i giovani ricercatori, così come definiti all’art. 1, comma 11, vincitori di un bando MSCA Individual Fellowships, nell’ambito del Programma Horizon 2020 e MSCA Postdoctoral Fellowships, nell’ambito del Programma Horizon Europe, che al momento della presentazione della nuova proposta progettuale, abbiano concluso il proprio progetto da non più di 60 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso n. 201/2024 e fino alla scadenza dei termini previsti all’articolo 9, comma 1.

1.1

Come noto, l’Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori” della Missione 4 Componente 2 del PNRR ha l'obiettivo di offrire nuove opportunità dedicate ai giovani ricercatori, al fine di fornire loro concrete possibilità di crescita professionale in Italia. A tal fine, l’Amministrazione definisce negli Avvisi le procedure finalizzate all’assegnazione di fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca.
Come disciplinato all’art 1, comma 11 dell’Avviso n. 201 del 3 luglio 2024, per “Giovane ricercatore” si intende un “ricercatore di qualunque nazionalità che, per diverse motivazioni, non abbia ancora maturato una consolidata esperienza nella gestione dei gruppi di ricerca e non sia in una posizione contrattuale tale da garantirgli una stabile prospettiva di carriera nell’ambito della ricerca”. Tale definizione comprende tutti i ricercatori che, alla data di adozione del presente Avviso, abbiano le seguenti caratteristiche:

  • fino a 40 anni di età (e comunque entro il compimento del quarantunesimo anno di età);
  • età maggiore di 40 anni e fino a 45 anni (e comunque entro il compimento del quarantaseiesimo anno di età) e completamento del PhD da massimo 7 anni;
e che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:

  • dover acquisire una prima esperienza come responsabile di fondi e/o attività di ricerca (i.e. Principal Investigator - P.I.);
  • dover acquisire esperienza nella leadership e nella gestione di un team di ricerca nazionale e/o internazionale;
  • non avere in essere, o non aver avuto prima di aver vinto il grant europeo, un contratto Full Time Equivalent (FTE) a tempo indeterminato come ricercatore e/o professore di ruolo.

1.2

Per i soggetti rientranti nella tipologia, di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione è richiesta la trasmissione della copia del Seal of Excellence ottenuto insieme al Evaluation Summary Report del progetto presentato, ad evidenza del possesso dei requisiti previsti.

1.3

Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i soggetti proponenti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) devono presentare un nuovo progetto che dovrà essere complementare e/o consequenziale rispetto al progetto precedentemente finanziato. La nuova proposta progettuale verrà valutata sulla base dei criteri indicati all’articolo 11, comma 7.

1.4

Nella definizione riportata all’articolo 1, comma 11, dell’Avviso n. 201 del 3 luglio 2024, sono compresi tutti i ricercatori che, alla data di adozione del presente Avviso, hanno fino a 40 anni di età, o, per profili con età maggiore di 40 anni e fino a 45 anni, abbiano completato il PhD da massimo 7 anni, e che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:

  • dover acquisire una prima esperienza come responsabile di fondi e/o attività di ricerca (i.e. Principal Investigator - P.I.);
  • dover acquisire esperienza nella leadership e nella gestione di un team di ricerca nazionale e/o internazionale;
  • non avere in essere, o non aver avuto prima di aver vinto il grant europeo, un contratto Full Time Equivalent (FTE) a tempo indeterminato come ricercatore e/o professore di ruolo.
Si richiama altresì l’attenzione sulle indicazioni di chiarimento fornite alle note 1 e 2 della medesima definizione, relativamente ai profili di età dei soggetti proponenti:

  • per i ricercatori che hanno fino a 40 anni di età, si intende entro il compimento del quarantunesimo anno di età alla data di adozione del presente Avviso;
  • per i ricercatori con età maggiore di 40 anni e fino a 45 anni, si intende entro il compimento del quarantaseiesimo anno di età alla data di adozione del presente Avviso.

1.5

In base a quanto stabilito nell’Avviso, articolo 6, comma 7: “Non saranno ritenute ammissibili le proposte progettuali presentate da parte di giovani ricercatori, di cui al comma 1 dell’art. 4, che abbiano rinunciato - successivamente alla sottoscrizione dell’Atto d’obbligo da parte dell'Host Institution con l'Amministrazione - al finanziamento concesso a valere dell’Avviso di cui al D. D. del 19 agosto 2022 n. 247 e s.m.i”.

1.6

In base a quanto stabilito nel Reg. (UE) 2021/241 del 12/02/2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, "le azioni intraprese a norma del presente Regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione". All’art. 9, lo stesso Regolamento ribadisce: “I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo".

In coerenza con la regolamentazione europea, l’Ispettorato Generale per il PNRR (IGPNRR) ha emanato, in data 14/10/2021, la Circolare della RGS n. 21, avente ad oggetto “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”, che prevede, relativamente agli obblighi da rispettare per tutte le Misure PNRR, l’assenza di doppio finanziamento, ossia “...l’assenza di una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”. Successivamente, l’IGPNRR ha emanato la Circolare n. 33, del 31/12/2021, che chiarisce ulteriormente il concetto di doppio finanziamento prescrivendo che “il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.”

Alla luce di quanto sopra richiamato, non saranno ritenute ammissibili le proposte progettuali presentate con il medesimo certificato di eccellenza (SoE) da parte di giovani ricercatori, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), che abbiano già partecipato all’Avviso n.247/2022 e beneficiato del finanziamento PNRR concesso a valere dell’Avviso di cui al D. D. del 19 agosto 2022 n. 247 e s.m.i.

1.7

In conformità a quanto previsto all’art. 18, comma 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 che apporta modifiche all’art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, l’Avviso n. 201 del 03/07/2024 individua, all’art. 4 comma 1, le tipologie di Soggetti proponenti ammessi a partecipare.

Con riferimento al quesito posto, si segnala che possono accedere alla procedura di selezione di cui al presente Avviso i soggetti che sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA) “Individual Fellowship” nell’ambito del Programma quadro Horizon 2020 e “Postdoctoral Fellowship” nell’ambito del Programma quadro Horizon Europe, escludendosi la partecipazione di ricercatori vincitori di bandi relativi ad altre Azioni MSCA.

1.8

L’articolo 10 dell’Avviso n. 201 del 03/07/2024 riporta i termini e le modalità di presentazione della domanda di finanziamento per il Soggetto proponente di cui all’art. 4, c. 1, lett. b).
Al comma 7 del medesimo art. 10 viene indicato chiaramente che “Ogni Soggetto proponente deve preliminarmente presentare all’Host Institution la propria proposta progettuale per cui ha ottenuto il Seal of Excellence adeguata secondo le specifiche riportate all’art. 4 comma 4”. Infine, al comma 11 viene esplicitamente richiamata, tra la documentazione da allegare a corredo della domanda di finanziamento, la copia del Seal of Excellence ricevuto.

1.9

2. Rispetto del Principio DNSH

Conformemente a quanto previsto all’art. 5 dell’Avviso n. 201 del 03/07/2024, i Soggetti Attuatori ammissibili sono le Università di cui all’art. 1, comma 42, e gli enti pubblici di ricerca, di cui all’art. 1, comma 6, aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale.

2.0

Tutti i soggetti proponenti, in conformità a quanto stabilito dall’Avviso, si impegnano ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), come stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera s) dell’Avviso.

A tal fine, si evidenzia quanto segue:

  • I soggetti proponenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sono tenuti a presentare l’allegato 4 (Art.4, comma 3), che sarà oggetto di valutazione da parte della commissione di valutazione nominata dal MUR come stabilito all’articolo 11;
  • I soggetti proponenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenuti a presentare l’allegato 4 (art 4, comma 4) all’Host Institution, che dovrà verificare e validare il rispetto del principio DNSH nel Validation report (Articolo 5, comma 5). L’Host Institution, inoltre, al fine di approvare il rispetto di conformità al principio “Do no Significant Harm (DNSH)” compila e include l’apposita checklist (Scheda 26 - “Finanziamenti a impresa e ricerca”) nel Validation report (Articolo 10, comma 8, lettera c).

Per la checklist e tutte le informazioni utili relative al DNSH consultare il portale di Italia domani al seguente link: Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani

2.1

3. Costi ammissibili

Secondo le indicazioni della Circolare MEF n. 4 del 18 gennaio 2022, le spese relative al personale dedicato alla realizzazione del progetto potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni. Non sono ritenuti ammissibili costi relativi a personale già incluso nella pianta organica dei Soggetti Attuatori (Host Institution).

Come previsto all’art.5, comma 4, lett. c) dell’Avviso, il Soggetto Attuatore si impegna “alla stipula di un apposito contratto con il Soggetto proponente, in conformità a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 637 del 30 aprile 2024, entro 60 giornidalla firma dell’Atto d’obbligo e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2025”.

Si ricorda altresì che “le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal Soggetto attuatore per la realizzazione dell’iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri previsti nel presente Avviso” (art.8, comma 3) e che la durata massima dei progetti è fissata a tre anni a far data dalla sottoscrizione dell’Atto d’obbligo (art.7).

3.1

Le spese di personale sono ammissibili solo se relative a nuove assunzioni di unità di personale destinate alla realizzazione delle attività di progetto.

Il costo riconosciuto è determinato, per ciascun dipendente impiegato ed assunto ad hoc nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario allegate al Decreto Interministeriale n. 51 del 4 gennaio 2024, cui si rimanda.

3.2

I Soggetti attuatori sono tenuti a rispettare le modalità operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui all’art. 5, comma 2 dell’Avviso e in conformità con quanto indicato nell’accordo preliminare fra Host Institution e Soggetto proponente.

Secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 5, lettera a), dell’Avviso sono ammissibili i “costi del Soggetto proponente, assunto dalla Host Institution, per l’intera durata temporale prevista dai contratti richiamati nel Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 637 del 30 aprile 2024, con trattamento economico di ricercatore a tempo determinato. Non è ammissibile il costo del personale a tempo determinato/indeterminato già dipendente della Host Institution;”

Il DM N. 637/2024 recante “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 e dell’art. 18 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”, definisce le misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni nell’ambito dell’investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2.
Nello specifico, l’articolo 3, comma 2, prevede che ai Soggetti proponenti potranno essere destinate le seguenti posizioni:

  • di RTD-a presso le Università e le istituzioni universitarie, statali e non statali, incluse le università telematiche, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, ovvero, definite le condizioni di cui al comma 6-septies dell’articolo 14 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, di titolare di contratto di ricerca;
  • di ricercatore di terzo livello professionale con contratto a tempo determinato di durata triennale, presso enti pubblici di ricerca aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale.

3.3

L’Avviso di cui al Decreto Direttoriale n. 201 del 03/07/2024 all’art. 8 comma 5 prevede, tra le voci di costo ammissibili, i seguenti:

  • “[..] b) costi per missioni, partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all’estero e brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in Italia o all’estero, per un periodo massimo di 6 mesi, sostenuti entro le tempistiche di conclusione del progetto;
  • c) altri costi quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo per la realizzazione del progetto, sostenuti entro le tempistiche di conclusione del progetto: - costi dei servizi di consulenza e assistenza tecnico-scientifica; - costi per attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca; - costi per i beni ad utilità pluriennale (quali ad esempio strumenti, attrezzature ed acquisizione e utilizzo di brevetti), ammissibili in proporzione all’uso effettivo per il progetto, applicando il procedimento dell’ammortamento, nel rispetto dei principi della buona prassi contabile; - costi per materiali consumabili”.

Nell’ambito delle tipologie richiamate, potranno essere valorizzate le spese connesse all’attività progettuale proposta, purché risulti evidente che la finalità debba essere strettamente funzionale e riferibile alla realizzazione del progetto.

3.4

Nell’ambito delle spese ammissibili definite dall’articolo 8 dell’Avviso di cui al Decreto Direttoriale n. 201 del 03/07/2024, i costi del personale ammissibili sono relativi a nuove assunzioni di personale destinato specificatamente all’intervento finanziato. Si ricorda che le spese di personale sono rendicontabili in base all’effettivo impiego delle risorse nelle attività progettuali.

Con riferimento alla tipologia contrattuale prevista all’art. 3, comma 2 lett. a) del DM n. 637 del 30 aprile 2024 per l’assunzione del Soggetto proponente, le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dal ricercatore contrattualizzato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30 aprile 2022, n. 36, art. 14, comma 6-quinquiesdecies, potranno essere rendicontate nell’ambito del progetto se direttamente imputabili, congrue, coerenti, pertinenti e connesse alle attività previste nel progetto approvato e ammesso a contributo.

3.5

La voce “costi del personale” dell’articolo 8, comma 5, lettera a) dell’Avviso n. 201 del 3 luglio 2024, ricomprende le spese riferibili al Soggetto proponente assunto dalla Host Institution, nonché ad ulteriori risorse assunte ad hoc e dedicate alla realizzazione di attività progettuali, in termini di valorizzazione dei mesi/persona e in coerenza con i vincoli previsti dall’Avviso.
Con riferimento alle categorie indicate nel quesito, si rappresenta che le Tabelle standard di costi unitari previste dal DI n. 51 del 4 gennaio 2024 non espongono costi unitari per tali profili; pertanto, per queste fattispecie sarà possibile procedere alla determinazione del costo ammissibile sulla base del costo reale previsto dalla tipologia di contratto da attivare, rapportato all’effettivo numero di ore d’impiego della risorsa nell’ambito del progetto.

3.6

L’articolo 8 dell’Avviso di cui al Decreto Direttoriale n. 201 del 03/07/2024 individua le spese ammissibili nell’ambito dei progetti.
Con riferimento al quesito posto, si segnala che, al comma 5, all’interno della voce “altri costi” sono elencate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune tipologie di spese che il Soggetto attuatore potrà sostenere per la realizzazione delle attività progettuali entro le tempistiche di conclusione del progetto. Si ricorda altresì che tutte le spese, per essere ammissibili, devono rispondere a requisiti di carattere generale, quali l’effettività, la legittimità, la temporalità, la tracciabilità, la non cumulabilità, la pertinenza e l’imputabilità.

3.7

4. Erogazione anticipo ai privati

Ai sensi dell’art.13, comma 2 del D.D. 201/2024 “nel caso di un Soggetto attuatore di diritto privato, o di diritto pubblico non vigilato dal Ministero, l’erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto”.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata per una quota pari alla prima erogazione richiesta a titolo di anticipazione, nella misura del 30% del contributo riconosciuto con decreto di concessione del finanziamento e deve avere una durata pari alla durata del progetto finanziato. Il beneficiario della fideiussione è il Ministero dell’Università e della Ricerca.

4.1

5. Durata del progetto

Il Soggetto proponente, ai fini della partecipazione al presente Avviso, può presentare una proposta progettuale con una durata massima di tre anni a far data dalla sottoscrizione dell’Atto d’obbligo, così come stabilito all’articolo 7.

All’art.4, comma 4, dell’Avviso viene indicato che il Soggetto proponente deve presentare, tra le altre cose, la rimodulazione del piano economico-finanziario e l’adeguamento del cronoprogramma della proposta progettuale per cui ha ottenuto il Seal of Excellence, in conformità ai criteri previsti dall’Avviso N. 201/2024.

5.1

6. Modalità di valutazione e approvazione delle domande

In conformità a quanto previsto all’art. 10, comma 7 dell’Avviso, i Soggetti proponenti di cui all’art.4, comma 1, lett. b), devono preliminarmente presentare all’Host Institution la propria proposta progettuale per cui hanno ottenuto il Seal of Excellence adeguata secondo le specifiche riportate all’art. 4 comma 4 e corredata del modulo di autovalutazione dei requisiti etici di cui all’art. 4 comma 5, al fine di ottenere la validazione della stessa proposta progettuale.

La validazione effettuata dall’Host Institution avviene secondo le modalità indicate all’art. 10, comma 8.

Successivamente i Soggetti proponenti accedono sulla piattaforma https://www.gea.mur.gov.it per eseguire tutte le attività relative alla compilazione e trasmissione della domanda, di cui al comma 11, dell’art. 10.

Le domande pervenute verranno esaminate dal MUR sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. L’ammissione al finanziamento delle domande pervenute deve intendersi condizionata al buon esito della verifica del rispetto della modalità di presentazione della domanda, della completezza della documentazione richiesta, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Avviso.

A conclusione del procedimento di verifica, il Ministero pubblica sulla piattaforma https://www.gea.mur.gov.it l’elenco delle proposte ammesse al finanziamento, nell’ambito delle quali sarà data evidenza dei progetti la cui Host Institution - o la sede operativa nei casi in cui questa non coincida con la sede legale - è sita nelle regioni del Mezzogiorno.

6.1

7. Documentazione allegata alla domanda di finanziamento

L’Avviso n. 201 del 03/07/2024 prevede, all’articolo 4 comma 4, che il Soggetto proponente di cui al comma 1, lett. b) del medesimo articolo deve presentare all’Host Institution la rimodulazione del piano economico-finanziario, l’adeguamento del cronoprogramma e l’evidenza del rispetto del principio DNSH della proposta progettuale per cui ha ottenuto il Seal of Excellence.
Successivamente, la Host institution di cui all’art. 1, comma 13 dell’Avviso, è tenuta a compilare il Validation Report in conformità a quanto indicato all’art. 10, comma 8.
La proposta progettuale che ha ottenuto il Seal of Excellence deve essere pertanto adeguata secondo le specifiche riportate all’art. 4 comma 4, non ritenendosi ammissibile ogni altra modifica alla proposta progettuale che abbia ricevuto il certificato europeo di eccellenza.

7.1

Con riferimento all’Allegato 1A “Project Proposal per MSCA”, che il Soggetto proponente di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) dell’Avviso n. 201/2024 è tenuto a presentare, si ricorda che le indicazioni fornite sull’ampiezza di ciascuna sezione dell’Allegato 1A e sul numero di pagine complessivo delle tre sezioni è orientativo e non vincolante.

7.2