FAQ

1. Requisiti e tipologia progetti

Sono ammissibili a presentare proposte progettuali i seguenti soggetti:

  • Università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori a ordinamento speciale;
  • Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dallo Stato;
  • Altri organismi di ricerca in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione Europea del 23 giugno 2023.

Inoltre, tali soggetti devono alternativamente: essere iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche ai sensi del d.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980; aver avviato la procedura di iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche ed essere in possesso del corrispettivo CODICE ISTANZA di cui all’ATTESTAZIONE ACQUISIZIONE ISTANZA rilasciata dalla piattaforma dedicata. In tal caso, l’ammissione alla procedura è comunque da intendersi con riserva.

Università ed enti di ricerca stranieri posso partecipare alle proposte progettuali, in qualità di partner in progetti congiunti. Tali enti non possono essere destinatari diretti dei contributi di cui al presente Avviso.

Alle università e agli enti di ricerca stranieri non si applicano le disposizioni riguardanti l’iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Le proposte progettuali potranno essere “individuali”, ossia presentate da un unico soggetto ammissibile c.d. “proponente”, o “congiunte”, ossia presentate da più soggetti ammissibili.

1.1

Nella fase di sottoscrizione di una proposta, ciascuna risorsa di personale di ricerca, individuata dalla posizione fiscale, può partecipare, pena l’esclusione delle domande presentate, ad un massimo di due proposte, nelle quali solo ad una come principal investigator (PI) responsabile di Unità operativa (UO).

1.2

No, non possono essere individuati come PI nelle proposte progettuali del presente bando coloro che ricoprono il medesimo ruolo nei progetti di cui al precedente Bando PNRA_2024, D.D. 07/10/2024, n. 1499.

1.3

Uno fra i professori/ricercatori/tecnologi/assegnisti che costituiscono il gruppo di ricerca presso ciascun soggetto proponente.

Il principal investigator (PI) è il responsabile dell’attuazione della proposta progettuale per il soggetto “capofila”.

Il responsabile di Unità Operativa (UO) è il responsabile locale del gruppo di ricerca presso ciascun soggetto proponente, che ne assume le relative responsabilità scientifiche, con autonomia amministrativa nell’ambito del progetto e nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell’università o dell’ente cui afferisce.

1.4

Premesso che il PI assume il ruolo di responsabile dell’UO per il soggetto capofila, questi non può ricoprire il ruolo di responsabile di UO di un soggetto partner nell’ambito di progetti congiunti.

Pertanto, ciascuno dei soggetti proponenti dovrà necessariamente nominare un proprio responsabile di UO, scegliendo, come già indicato al punto 4, tra i professori/ricercatori/tecnologi/assegnisti che costituiscono il gruppo di ricerca presso ciascun soggetto proponente.

1.5

Non ci sono particolari vincoli nella scelta del PI, tenendo presente che non può essere individuato come PI:

  • chi nelle proposte progettuali formulate nell’ambito del presente bando ricopre il medesimo ruolo nei progetti ammessi al finanziamento a seguito della conclusione della procedura di cui al Bando PNRA_2024, D.D. 07/10/2024, n. 1499 (Avviso PNRA 2025, art. 4, comma 8);
  • i componenti della CSNA e i componenti degli organismi decisionali attraverso i quali il CNR, l’ENEA e l’OGS assicurano i rispettivi compiti di programmazione, coordinamento e attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Avviso PNRA 2025, art. 4, comma 9).

1.6

Si, e sono anche incentivate le proposte coordinate da un giovane ricercatore, le quali ottengono un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione.

In particolare, sono assegnati rispettivamente 2 punti aggiuntivi se il PI è di età non superiore ai 35 anni compiuti alla data di scadenza per la presentazione della proposta progettuale o 1 punto aggiuntivo se il PI è di età non superiore a 40 anni compiuti alla data di scadenza per la presentazione della proposta.

1.7

Il passaggio del PI presso altre Università o Enti non determina l’automatico trasferimento dell’iniziativa progettuale a tali Università o Enti.

Il soggetto “proponente” o “capofila” può individuare un nuovo PI ovvero acconsentire, nella fase di esecuzione, al trasferimento dell’iniziativa progettuale.

Il trasferimento della proposta progettuale ovvero l’individuazione di un nuovo PI è comunque sottoposto al parere preventivo della CSNA (Avviso PNRA 2025, art. 4, comma 6).

1.8

No. Possono esservi anche più UO per ciascun soggetto proponente.

1.9

Per entrambe le linee di finanziamento, le Unità Operative di ricerca (UO) non potranno essere inferiori a 3 e superiori a 6.

1.10

2. Presentazione domande

A pena di esclusione, le domande dovranno essere compilate in lingua inglese e trasmesse a partire ed entro i termini di cui all’Avviso PNRA 2025 (art. 12).

L’unica modalità ammissibile è attraverso la piattaforma dedicata all’indirizzo https://www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi. La proposta progettuale dovrà essere trasmessa a cura del legale rappresentante, o suo delegato, del soggetto “proponente” o “capofila”.

2.1

A pena di esclusione, in fase di trasmissione della domanda dovranno essere caricati in piattaforma i seguenti allegati, compilati e firmati digitalmente dal rappresentante legale (o da un suo delegato) del soggetto proponente/capofila, resi disponibili nella pagina web dedicata all’Avviso:

  • Research proposal;
  • Modulo 1 - DSAN Legale Rappresentante proponente o capofila;
  • Modulo 2 - DSAN PARTNER Legale Rappresentante e delega al capofila (solo in caso di presentazione di progetti congiunti);
  • Modulo 3 - Delega potere di firma proponente o capofila (solo in caso di delega dei poteri di firma da parte del legale rappresentante proponente o capofila);
  • Modulo 4 - Dichiarazione di accettazione delle condizioni del bando.

2.2

3. Risorse finanziarie e spese ammissibili

Sono approvate e ammesse al finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 e secondo l’ordine di graduatoria, le proposte che avranno raggiunto almeno 6 punti in entrambi i criteri I e II, che avranno raggiunto il punteggio minimo di 50 (di cui almeno 20 punti per il criterio III e di almeno 12 punti per il criterio IV) su 70 totali conseguibili.

La CSNA compila la graduatoria finale delle proposte ammesse al finanziamento, sulla base dei punteggi conseguiti a seguito di valutazione secondo quanto previsto all’art. 9, Avviso PNRA 2025.

3.1

Le proposte della linea A devono avere un costo non inferiore a € 200.000,00 e non superiore a € 400.000,00. La durata delle proposte non può essere superiore ai 24 mesi.

Le proposte della linea B devono avere un costo non inferiore a € 50.000,00 e non superiore a € 150.000,00. La durata delle proposte non può essere superiore ai 24 mesi.

3.2

L'erogazione dei finanziamenti è effettuata dal CNR, a cui sono assegnate le risorse, a seguito di stipula di contratto di ricerca o accordo di collaborazione con la struttura di appartenenza del coordinatore scientifico del progetto di ricerca.

3.3

Le spese connesse all’utilizzo e alla permanenza presso le infrastrutture del PNRA ospitanti in Antartide non sono da considerarsi fra i costi della proposta, e saranno poste a carico delle risorse destinate, nell'ambito delle relative azioni esecutive annuali (AEA), alle voci “Costo del personale” e “Missioni, materiale di consumo, costi specifici, opere civili e impiantistica”.

3.4

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. int. 170 del 20 luglio 2022 e ai sensi della Convenzione stipulata tra gli Enti Attuatori (CNR, ENEA, OGS), approvata con d.int. n. 124 del 10 febbraio 2025, il CNR è responsabile della gestione e della rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati a valere sugli Avvisi PNRA.

3.5