FAQ

1. Requisiti e tipologia progetti

Sono ammissibili a presentare proposte progettuali i seguenti soggetti:

  • Università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori a ordinamento speciale;
  • Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dallo Stato;
  • Altri organismi di ricerca in possesso dei requisiti previsti da Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008.

Inoltre, tali soggetti devono alternativamente: essere iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche ai sensi del d.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980; aver avviato la procedura di iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche ed essere in possesso del corrispettivo CODICE ISTANZA di cui all’ATTESTAZIONE ACQUISIZIONE ISTANZA rilasciata dalla piattaforma dedicata. In tal caso, l’ammissione alla procedura è comunque da intendersi con riserva.

Le proposte progettuali potranno essere “individuali”, ossia presentate da un unico soggetto ammissibile c.d. “proponente”, o “congiunte”, ossia presentate da più soggetti ammissibili.

1.1

Nella fase di sottomissione di una proposta, ciascuna risorsa di personale di ricerca, individuata dalla posizione fiscale, può partecipare, pena l’esclusione delle domande presentate, ad un massimo di due proposte, nelle quali solo ad una come PI o responsabile di UO.

1.2

No, perché non può essere individuato come PI nelle proposte progettuali formulate nell’ambito del presente bando chi ricopre il medesimo ruolo nei progetti ammessi al finanziamento a seguito della conclusione della procedura di cui al Bando PNRA_2022, D.D. 08.04.2022, n. 614 (tutte le linee di intervento).

1.3 New

Uno fra i professori/ricercatori/tecnologi/assegnisti che costituiscono il gruppo di ricerca presso ciascun soggetto proponente.

Il principal investigator (PI) è il responsabile dell’attuazione della proposta progettuale per il soggetto “capofila”.

Il responsabile di UO è il responsabile locale del gruppo di ricerca presso ciascun soggetto proponente, che ne assume le relative responsabilità scientifiche, con autonomia amministrativa nell’ambito del progetto e nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza, e contabilità dell’università o dell’ente cui afferisce.

1.4

Premesso che il PI assume il ruolo di responsabile dell’UO per il soggetto capofila, questi non può ricoprire il ruolo di responsabile di UO di un soggetto partner nell’ambito di progetti congiunti.

1.5

Non ci sono particolari vincoli nella scelta del PI, tenendo presente che non può essere individuato come PI:

  • chi nelle proposte progettuali formulate nell’ambito del presente bando ricopre il medesimo ruolo nei progetti ammessi al finanziamento a seguito della conclusione della procedura di cui al Bando PNRA_2022, D.D. 08.04.2022, n. 614, tutte le linee di intervento (Avviso PNRA 2024, art. 4, comma 8);
  • i componenti della CSNA e i componenti degli organismi decisionali attraverso i quali il CNR, l’ENEA e l’OGS assicurano i rispettivi compiti di programmazione, coordinamento e attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Avviso PNRA 2024, art. 4, comma 9).

1.6

Si, e sono anche incentivate le proposte coordinate da un giovane ricercatore, le quali ottengono un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione.

In particolare, sono assegnati rispettivamente 2 punti aggiuntivi se il PI è di età non superiore ai 35 anni compiuti alla data di scadenza per la presentazione della proposta progettuale o 1 punto aggiuntivo se il PI è di età non superiore a 40 anni compiuti alla data di scadenza per la presentazione della proposta.

1.7

Il passaggio del PI ad altre Università o Enti non determina l’automatico trasferimento dell’iniziativa progettuale a tali Università o Enti. Il responsabile della proposta progettuale rimane il soggetto “proponente” o “capofila”, che può individuare un nuovo PI ovvero acconsentire, nella fase di esecuzione, al trasferimento dell’iniziativa progettuale. Il trasferimento della proposta progettuale ovvero l’individuazione di un nuovo PI è comunque sottoposto al parere preventivo della CSNA.

1.8

No. Possono esservi anche più UO per ciascun soggetto proponente.

1.9

2. Presentazione domande

A pena di esclusione, le domande dovranno essere compilate in lingua inglese e trasmesse a partire dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2024 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 27 novembre 2024.

L’unica modalità ammissibile è attraverso la piattaforma dedicata all’indirizzo Avviso PNRA 2024 - GEA (mur.gov.it). La proposta progettuale dovrà essere trasmessa a cura del legale rappresentante, o suo delegato, del soggetto “proponente” o “capofila”.

2.1

A pena di esclusione, in fase di trasmissione della domanda dovranno essere caricati in piattaforma i seguenti allegati, compilati e firmati digitalmente dal rappresentante legale (o da un suo delegato) del soggetto proponente/capofila, resi disponibili nella pagina web dedicata all’Avviso Avviso PNRA 2024 - GEA (mur.gov.it) :

  • Research proposal;
  • Modulo 1 - DSAN Legale Rappresentante proponente o capofila;
  • Modulo 2 - DSAN PARTNER Legale Rappresentante e delega al capofila;
  • Modulo 3 - Delega potere di firma proponente o capofila (solo in caso di delega dei poteri di firma da parte del legale rappresentante proponente o capofila).

2.2

3. Risorse finanziarie e spese ammissibili

Sono approvate e ammesse al finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 e secondo l’ordine di graduatoria, le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di 50 (di cui almeno 25 punti per il criterio I e 10 nel criterio III) su 70 totali conseguibili.

La CSNA compila la graduatoria finale delle proposte ammesse al finanziamento, sulla base dei punteggi conseguiti a seguito di valutazione secondo quanto previsto all’art. 8, Avviso PNRA 2024.

3.1

Le proposte potranno prevedere un costo complessivo, per l'intera durata, non inferiore a € 200.000,00 e non superiore a € 400.000,00 (inclusa l'eventuale acquisizione della strumentazione da installare in Antartide).

Il presente bando finanzia esclusivamente progetti biennali ovvero il primo biennio dei progetti articolati in due bienni, per un importo massimo di € 300.000,00.

3.2

Ai sensi dell’art. 4, comma 5 della Convezione stipulata tra CNR, ENEA e OGS, come previsto dall’ art. 6, comma 1 del decreto Interministeriale del 20 luglio 2022, n.170, l'erogazione dei finanziamenti è effettuata dal CNR, a cui sono assegnate le risorse, a seguito di stipula di contratto di ricerca o accordo di collaborazione con la struttura di appartenenza del coordinatore scientifico del progetto di ricerca.

3.3

Le spese connesse all’utilizzo e alla permanenza presso le infrastrutture del PNRA ospitanti in Antartide non sono da considerarsi fra i costi della proposta, e saranno poste a carico delle risorse destinate, nell'ambito delle relative azioni esecutive annuali (AEA), alle voci “Costo del personale” e “Missioni, materiale di consumo, costi specifici, opere civili e impiantistica”.

3.4

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto interministeriale 170 del 20 luglio 2022 e ai sensi della Convenzione stipulata tra gli Enti Attuatori (CNR, ENEA, OGS), ex art. 6, comma 1, del citato Decreto interministeriale, il CNR è designato responsabile della gestione dei progetti di ricerca finanziati a valere sul PNRA.

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione delle spese, oltre a quanto previsto dal bando, si fa riferimento al decreto n. 1149 del 31 luglio 2024 consultabile al link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-1149-del-31-07-2024.

3.5