FAQ

1. Requisiti e tipologia progetti

Possono presentare domanda le Università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori a ordinamento speciale; Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dallo Stato; Altri organismi di ricerca in possesso dei requisiti previsti da Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008.
I soggetti ammissibili possono presentare domanda in forma “individuale”, ossia come unico soggetto ammissibile c.d. “proponente”, o in forma “congiunta”, ossia insieme ad altri soggetti ammissibili nei limiti previsti dall’articolo 4 comma 5 del bando

1.1

Nella fase di sottomissione di una proposta ciascuna risorsa di personale di ricerca può partecipare, pena l’esclusione delle domande presentate, ad un massimo di due proposte, nelle quali solo ad una come PI o responsabile di UO.

1.2

No. Non può essere individuato PI nelle proposte progettuali formulate nell’ambito del bando PNRA 2022 chi ricopre il medesimo ruolo nei progetti ammessi al finanziamento a seguito della conclusione della procedura di cui al Bando PNRA_19, D.D. 17.01.2020, n. 20 (tutte le linee).

1.3

Uno fra i professori/ricercatori/tecnologi/assegnisti che costituiscono il gruppo di ricerca presso ciascun soggetto ammissibile

Il responsabile dell’attuazione della proposta progettuale per il soggetto “capofila” è il principal investigator (PI).

1.4

Si, non possono essere individuati come PI ovvero come responsabili o componenti di UO:

  • i componenti della CSNA;
  • i componenti degli organismi decisionali attraverso i quali il CNR e l’ENEA assicurano i rispettivi compiti di programmazione, coordinamento e attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.

1.5

Per le linee di intervento A, B ed E, i progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale di massimo 24 mesi.
Per quanto riguarda le linee di intervento C e D, invece, i progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale di massimo 48 mesi e minimo 24 mesi.

1.6

No. Possono esservi anche più UO per ciascun soggetto ammissibile purché vengano rispettati i limiti previsti dall’Art. 4, comma 5, del bando.

1.7

Si. Come evidenziato con la FAQ 1.3, solo chi ricopre il ruolo di coordinatore PI nei progetti ammessi al finanziamento a seguito della conclusione della procedura di cui al Bando PNRA_19, D.D. 17.01.2020, n. 20, non può essere individuato PI nelle proposte progettuali formulate nell’ambito del presente bando (PNRA_22).

1.8

  • I soggetti ammissibili sono quelli indicati alla FAQ 1.1;
  • I ricercatori possono far parte dell’UO ai sensi dell’art. 1 del bando all’interno delle quali possono ricoprire anche il ruolo di PI o Responsabile di UO.

1.9

  • I soggetti ammissibili sono quelli indicati alla FAQ 1.1;
  • Gli assegnisti possono far parte dell’UO ai sensi dell’art. 1 del bando all’interno delle quali possono ricoprire anche il ruolo di PI o Responsabile di UO.

1.10

Il MUR interviene a sostegno delle proposte selezionate nella misura del 100% dei costi ammissibili e nella forma del contributo alla spesa, nell’ambito delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 5 del bando.

1.11

Per posizione fiscale si intende il codice fiscale della singola unità di personale.

1.12

Ai sensi dell’articolo 4, il PI è il responsabile dell’attuazione della proposta progettuale per il soggetto “capofila” e avrà il ruolo di coordinatore di tutte le attività scientifiche previste nella proposta progettuale.
Il passaggio del PI ad altra Università o Ente non determina l’automatico trasferimento dell’iniziativa progettuale a tale Università o Ente.
Il responsabile della proposta progettuale rimane il soggetto “proponente” o “capofila” che può individuare un nuovo PI ovvero acconsentire, nella fase di esecuzione, al trasferimento dell’iniziativa progettuale.
Il trasferimento della proposta progettuale ovvero l’individuazione di un nuovo PI è sottoposto al parere preventivo della CSNA.

1.13

No. Le linee di intervento sono esclusivamente quelle indicate dall’articolo 2, comma 5:

  1. Campagne oceanografiche nell’Oceano Meridionale a bordo della nave italiana Laura Bassi;
  2. Progetti di ricerca presso la stazione Mario Zucchelli;
  3. Attività di raccolta e diffusione di dati di osservatori permanenti esistenti;
  4. Attività di raccolta e diffusione di dati di osservatori permanenti di nuova istituzione;
  5. Progetti di ricerca da svolgere su piattaforme fisse e mobili di altri paesi.
Per le attività relative alle linee di intervento C e D saranno disponibili i supporti infrastrutturali e logistici della stazione scientifica costiera “Mario Zucchelli” o la stazione italo-francese “Concordia” sul plateau polare e, per le attività nel Mare di Ross, con la nave Laura Bassi, compatibilmente con le risorse disponibili e con le attività scientifiche e le operazioni logistiche nel loro complesso.

1.14

No. Ai sensi dell’articolo 4 il responsabile dell’attuazione della proposta progettuale per il soggetto “capofila” è il principal investigator (PI).
Il PI, quindi, assume già il ruolo di responsabile dell’Unità operativa (ovvero di una delle unità operative) afferenti al soggetto capofila.

1.15

Sono considerati soggetti ammissibili esclusivamente le Università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori a ordinamento speciale; Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dallo Stato; Altri organismi di ricerca in possesso dei requisiti previsti da Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008.
Gli Istituti afferenti lo stesso Ente potranno configurarsi come UO distinte facenti riferimento al medesimo soggetto ammissibile.

1.16

Le Unità Operativa di ricerca saranno formate dall’insieme dei professori/ricercatori/tecnologi/assegnisti che costituiscono il gruppo di ricerca presso ciascun soggetto ammissibile. Gli unici vincoli relativi la composizione delle UO sono quelli riportati all’Art. 4 del bando.

1.17

All’interno della stessa UO possono essere previste competenze metodologiche eterogenee purché i componenti della medesima, siano essi professori/ricercatori/tecnologi/assegnisti, afferiscano allo stesso soggetto ammissibile. Gli unici vincoli, infatti, relativi la composizione delle UO sono quelli riportati all’Art. 4 del bando

1.18

No. I “proponenti”, i “capofila” e i “partner” individuano al loro interno le UO, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 4 comma 5 del bando, e per ciascuna di queste il responsabile dell’attuazione della proposta progettuale.

1.19

2. Presentazione domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata in lingua inglese, a pena di esclusione ed irricevibilità, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma di cui all’indirizzo www.gea.mur.gov.it.
Utilizzando la modulistica disponibile sul medesimo sito e seguendo le indicazioni previste nel manuale utente.

2.1

La domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata esclusivamente per via telematica, a partire dalle ore 12.00 del 12 aprile 2022 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 4 maggio 2022.

2.2

Con il modulo di domanda, generato dal sistema e firmato digitalmente, dovranno essere caricati a sistema, secondo le specifiche di cui al manuale utente:

  • Proposta Progettuale, redatta in inglese, sui format predisposti per ciascuna linea di intervento:
    1. Research proposal A
    2. Research proposal B
    3. Research proposal C
    4. Research proposal D
    5. Research proposal E

Il soggetto proponente/capofila avrà cura di compilare, e firmare digitalmente, esclusivamente il format relativo alla linea di intervento nell’ambito della quale intende presentare domanda.

  • MOD. 1 - DSAN del Legale rappresentante, firmato digitalmente obbligatorio solo se il firmatario della domanda è il Rappresentante Legale del soggetto proponente/capofila.
  • MOD 2 – Dichiarazione del Legale rappresentante e delega del soggetto partner - obbligatorio per ciascun soggetto partner nei progetti congiunti.
  • MOD 3 - Delega del potere di firma, firmato digitalmente, obbligatorio solo se il firmatario della proposta progettuale è un soggetto Delegato dal Rappresentante Legale del soggetto proponente/capofila.
  • Dichiarazione di intenti, solo nell'ambito della linea di intervento E.

2.3

Si. Non sono compresi nei limiti dei caratteri solo gli elementi non facenti parte del testo principale, quali, a titolo meramente esemplificativo: figure, immagini, tabelle.

2.4

Per time schedule si intende il piano di sviluppo temporale delle attività (cronoprogramma) che può contenere anche i deliverables.

2.5

I moduli obbligatori da compilare ed allegare al modulo di domanda generato dal sistema e alla research proposal, sono:

  1. Mod 3 - Delega del potere di firma, firmato digitalmente, obbligatorio solo se il firmatario della proposta progettuale è un soggetto Delegato dal Rappresentante Legale del soggetto proponente/capofila;
  2. Mod 2 – Dichiarazione del Legale rappresentante e delega del soggetto partner - firmato digitalmente, obbligatorio per ciascun soggetto partner nei progetti congiunti;
  3. Nell’ambito della linea di intervento E: la Dichiarazione di intenti.

2.6

Si intende il coinvolgimento internazionale previsto dal bando quale elemento fondamentale nella formulazione delle proposte progettuali.

Le eventuali endorsement letters potranno essere inserite nella Research proposal in formato immagine.

2.7

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ciascun soggetto ammissibile, come definito dall’articolo 3 del bando, deve presentare, pena l’esclusione di tutte le domande sottomesse, un’unica proposta progettuale relativa ad eventuali osservatori permanenti che svolgano attività analoghe, anche se operanti in Stazioni antartiche diverse. La proposta progettuale, sulla base del disposto dell’articolo 4, potrà essere “individuale” o “congiunta”.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 le proposte progettuali presentate nell’ambito della linea di intervento C, dovranno avere un costo non inferiore ad € 30.000,00 e non superiore a € 150.000,00.

2.8

Il legale rappresentante del soggetto “proponente” o del “capofila”, ovvero il loro delegato, all’atto della presentazione della proposta progettuale, secondo quanto dagli articoli 9 e 10, assumerà l'impegno, anche per conto dei soggetti partner nel caso di progetti congiunti, a garantire la conduzione sistematica delle osservazioni, la manutenzione periodica della strumentazione, dei sistemi di conservazione e la diffusione dei dati assicurandone la continuità per l'intero periodo di durata della proposta.
Il predetto impegno viene assunto al momento della sottoscrizione della domanda di partecipazione generata in automatico dalla piattaforma che a tal fine prevede apposita dichiarazione.

2.9

3. Risorse finanziarie e spese ammissibili

Le risorse verranno assegnate nel rispetto della graduatoria finale, determinata sulla base dei criteri di cui all’art. 13, 14 e 15 del bando. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 50 punti, di cui almeno 25 punti per il criterio 1 (Qualità della proposta), rispetto ai 70 conseguibili e sono ammessi al contributo alla luce del punteggio conseguito nei limiti delle risorse complessive disponibili.

3.1

Per ciascun progetto è previsto un finanziamento pari a:

  • non inferiore a € 150.000,00 e non superiore a € 350.000,00 per la linea di intervento A) Campagne oceanografiche nell’Oceano Meridionale a bordo della nave italiana Laura Bassi;
  • non inferiore a € 200.000,00 e non superiore a € 400.000,00 per la linea di intervento B) Progetti di ricerca presso la stazione Mario Zucchelli;
  • non inferiore ad € 30.000,00 e non superiore a € 150.000,00 per la linea di intervento C) Attività di raccolta e diffusione di dati di osservatori permanenti esistenti;
  • non inferiore ad euro 30.000,00 e non superiore a euro 150.000,00 per la linea di intervento D) Attività di raccolta e diffusione di dati di osservatori permanenti di nuova istituzione;
  • non inferiore a € 50.000,00 e non superiore a € 150.000,00 per la linea di intervento E) Progetti di ricerca da svolgere su piattaforme fisse e mobili di altri paesi.

3.2

Le voci di costo finanziabili sono:

  • personale appositamente reclutato secondo una delle seguenti tipologie:
    1. a tempo determinato secondo la legislazione vigente;
    2. borsa di dottorato, assegno di ricerca o borsa di studio strettamente attinenti alle attività del progetto.
  • strumenti e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca;
  • missioni, spese di laboratorio, analisi di dati e campioni, materiale di consumo;
  • generali, nella misura del 10% dei costi ammissibili escluso il costo del personale e le eventuali spese logistiche indicate al successivo punto e);
  • esclusivamente per la linea di intervento E, partecipazione alle spese di tipo logistico-operativo per attività su piattaforme polari fisse e mobili di altri paesi.

3.3

No. I costi connessi all’utilizzo e alla permanenza presso le infrastrutture del PNRA ospitanti in Antartide non sono da considerare fra i costi della proposta, e saranno posti a carico delle risorse destinate, nell'ambito dei relativi Programmi Esecutivi Annuali (PEA), alle voci “Logistica” e “Risorse umane impegnate in Antartide”.

3.4

4. Controllo, monitoraggio ed erogazione

La copertura delle spese previste a carico del PNRA è assicurata dal MUR attraverso l'assegnazione al CNR dello stanziamento dedicato. L'erogazione dei finanziamenti è effettuata dal CNR, a cui sono assegnate le risorse di cui all’art. 5 del Bando, seguito da stipula di convenzione di ricerca o accordo di collaborazione con la struttura di appartenenza del coordinatore scientifico del progetto di ricerca.

4.1