FAQ

1. Ambito di applicazione e tematiche

2. Soggetti coinvolti

  1. L’ateneo può partecipare sia con il ruolo di spoke che con il ruolo di affiliato allo spoke, formalizzando la partecipazione in qualità di affiliato con accordi scritti lasciati alla libera negoziazione.

  2. Un docente può svolgere attività di ricerca presso altra Università previa convenzione di cui all’art. 6, comma 11, della L. n.240/2010 e ss.mm.ii. Ai fini del riconoscimento della figura professionale nel computo della c.d. “massa critica”, l’efficacia della convenzione deve avere decorrenza non successiva alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

2.1

Gli IRCCS, in quanto soggetti giuridici autonomi e già esistenti alla data del presente avviso, possono ricoprire il ruolo di spoke qualora posseggano competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della proposta progettuale ai sensi dell’art. 4, comma 10, dell’Avviso, fermo restando il rispetto del requisito dimensionale della massa critica di ciascuno Spoke e dei suoi Affiliati che deve essere pari ad almeno 30 unità di personale di ricerca (art. 7 comma 3)

2.2
  1. Non è consentita la partecipazione a bandi a cascata ai Soggetti che ricoprano all’interno della proposta ruolo di Hub, Spoke, Affiliato o ai docenti associati con Convenzioni sottoscritte ai sensi dell’art.6 comma 11 della L. 240/2010.

  2. Se l’ateneo, in quanto soggetto giuridico autonomo, non partecipa al PE in qualità di spoke o di affiliato allo spoke può sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art.6 comma 11 della L.240/2010 e quindi contribuire alla formazione della massa critica di più PE sulla stessa tematica.

2.3

Si, è possibile.

2.4

Ai sensi dell’art. 4, comma 5, dell’Avviso l’Hub deve prevedere il coinvolgimento di soggetti privati, impegnati in attività di ricerca, riconosciuti come altamente qualificati.

2.5

L’ateneo che conferisce tramite affiliazione personale di ricerca ai sensi dell’art. 6 comma 11 L. 240/2010, non rientra tra i 25 soggetti di cui all’art. 7 comma 3 dell’Avviso.

2.6

Si conferma la possibilità di partecipare a più HUB esclusivamente in qualità di socio del costituendo consorzio non ricoprendo se non in un unico progetto di ricerca, il ruolo di proponente e/o spoke e/o affiliato allo spoke.

2.7

No. Non è consentita tale possibilità.

2.8

Le modalità e i requisiti di ingresso dei nuovi soci nel soggetto giuridico costituendo HUB sono stabilite dalle norme statutarie.
Resta inteso che il vincolo di cui all’art. 7 comma 3 punto 5 dell’Avviso deve essere mantenuto per tutta la durata del programma di ricerca.
Non è possibile modificare la composizione degli Spoke rispetto a quanto proposto in sede di candidatura.

2.9

3. Interventi finanziabili

Con riferimento all’investimento 4.1 della Missione 4 – Componente 2 del PNRR, il cofinanziamento privato alle borse di dottorato industriale non è considerata spesa ammissibile nell’ambito dell’Avviso.

3.1

Si conferma che la concessione e l’erogazione di agevolazioni nei confronti di soggetti pubblici e/o privati che ricadono nell’alveo degli aiuti di stato sarà effettuata ai sensi ed entro i limiti del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.

3.2

L’Avviso non esclude che soggetti al di fuori del perimento del PE possano finanziarie borse di dottorato con risorse proprie.

3.3

4. Criteri di ammissibilità

Ai fini del riconoscimento della figura professionale nel computo della c.d. “massa critica”, l’efficacia della convenzione tra Atenei ex art. 6 comma 11 della L. 240/2010 deve avere decorrenza non successiva alla data di presentazione della domanda di finanziamento. Non sono ammesse convenzioni “condizionate” e “revocabili” all’esito delle valutazioni delle proposte. Le Convenzioni saranno oggetto comunque di specifiche analisi in sede di valutazione.

4.1
  1. La Convenzione tra i due Atenei può avere ad oggetto l’affiliazione anche di più docenti. Resta inteso che ai sensi dell'art.7 comma 3, dell'Avviso tali convenzioni devono essere attivate con esplicita indicazione della decorrenza prima della presentazione della domanda.

  2. No. La Convenzione viene stipulata tra gli Atenei ai sensi della legislazione universitaria e segnatamente della L. n.240/2010 ss.mm.ii. e sulla base della regolamentazione dei medesimi Atenei.

4.2

Ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Avviso ciascuna unità di personale di ricerca partecipa al programma in ragione di almeno 3 mesi/uomo/anno. Pertanto, considerata la durata del programma di ricerca pari ad un massimo di 36 mesi, l’impegno minimo per unità di personale per l’intero periodo progettuale è di 9 mesi.

4.3

  1. No. La convenzione di cui all’art. 6 comma 11 della l. n.240/2010 si riferisce esclusivamente al costo del personale.
  2. Le attività oggetto dei bandi a cascata andranno imputate nelle rispettive voci di costo di spesa.

4.4

  1. Le attività della proposta di ricerca si devono svolgere per almeno il 40% nel Mezzogiorno ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Avviso. Pertanto il costo di un ricercatore di una università del nord che si affili spostandosi fisicamente in una università del sud attraverso convenzioni di cui all’art. 6 comma 11 della legge 240/2010 può essere esposto come costo nella voce spese di personale di cui all’art. 9 comma 4 lett. a).
  2. Ai fini della determinazione della massa critica al personale di ricerca dedicato si chiede un impegno di almeno 3 mesi/uomo/anno. Pertanto si ritiene che il docente possa partecipare fermo restando il rispetto del vincolo della massa critica di cui all’art. 7 comma 3 dell’Avviso per tutta la durata del programma di ricerca.

4.5

5. Dimensione finanziaria durata e termini di realizzazione del progetto

6. Spese ammissibili

La L. n. 240/2010 si applica alle Università e, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, “…anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi”.

6.1

I consorzi, o gli altri soggetti indicati, sono soggetti giuridici autonomi e in quanto tali possono essere Spoke o affiliati ma, tenuto conto dei vincoli del bando riferiti alla “massa critica”, il consorzio deve avere personale di ricerca strutturato proprio o distaccato, ai sensi delle norme vigenti, dal socio presso il consorzio cui afferirà economicamente e giuridicamente. Il personale deve essere distaccato alla data di uscita del bando così come il consorzio deve essere costituito antecedentemente al bando stesso, anche per consentirne una valutazione sulle attività svolte.

6.2

Alla voce spese di personale di cui all’art.9 comma 4 lettera a) dell’Avviso sono ricomprese le seguenti tipologie:

  1. Personale strutturato che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Avviso, contribuisce alla determinazione della massa critica. Questa voce comprende il personale di ricerca impegnato, con le modalità previste dall’Avviso, nel programma di ricerca e innovazione del Partenariato, anche mediante convenzione di affiliazione di cui all’art. 6, comma 11, della L. n.240/2010, titolare di contratto a tempo indeterminato dipendente dell’Ateneo e/o dell’Ente di Ricerca

  2. Personale che viene assunto ai sensi dell’art. 7 comma 1 primo punto (almeno 100 nuovi ricercatori a tempo determinato)

  3. Research manager

6.3

I costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea ed adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018. Quest’ultimo Decreto dispone che il tempo produttivo annuo per il personale universitario sia pari a n. 1500 ore. In ogni caso per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità di gestione, monitoraggio, nonché alle modalità di rendicontazione ed alla relativa documentazione da produrre si rinvia al Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 art. 8 punto 3 (cfr. art. 16, comma 3 dell’Avviso), che rimanda a quanto sarà disposto dalle Linee Guida dell’unità di missione preposta al coordinamento dei progetti PNRR delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. Il personale strutturato per le università è costituito da professori ordinari e associati e ricercatori a tempo indeterminato, mentre per gli enti di ricerca è costituito da ricercatori e tecnologi. Gli RTD-A e gli RTD-B sono ricompresi nel personale strutturato, non gli assegnisti di ricerca, borsisti e dottorandi.

6.4

La L. n. 240/2010 si applica alle Università e, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, “…anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi”..

6.5

Non è consentita la partecipazione a bandi a cascata ai Soggetti che ricoprano all’interno della proposta ruolo di Hub, Spoke, Affiliato o ai docenti associati con Convenzioni sottoscritte ai sensi dell’art.6 comma 11 della L. 240/2010.
L’ateneo che distacca un proprio docente ai sensi della Legge 240/2010 art.11 che non sia Spoke o affiliato, può partecipare ai bandi a cascata.

6.6

Ai fini del conteggio del periodo indicato si applica la normativa di riferimento.

6.7

Si applicano le stesse regole previste dal bando per spoke e affiliati. Per le specifiche disposizioni si dovrà fare riferimento ai bandi a cascata emanati dai singoli spoke.
Non è quindi né attività consulenziale né conto terzi per l’Ateneo vincitore.

6.8

Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso i bandi a cascata sono attivabili, esclusivamente dagli Spoke di natura pubblica, tra l’altro, per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo Spoke.
Gli Spoke o gli Affiliati sia di natura pubblica che di natura privata possono reclutare RTD.

6.9

7. Presentazione della domanda

No. Si invita a fare riferimento alla modulistica allegata all’Avviso.
Il contenuto e il dettaglio della manifestazione di interesse è lasciato alla libera determinazione del proponente nel rispetto dei limiti indicati nell’Avviso e nei relativi allegati.
Al termine della fase 1 i proponenti ammessi alla Fase 2 riceveranno istruzioni in merito.

7.1

Non è prevista una lunghezza minima e/o massima per l’allegato 2.
Le Mission cui si fa riferimento sono quelle di Horizon Europe.

7.2

8. Valutazione