1. Presentazione della domanda e requisiti di partecipazione
L’iscrizione avviene per il tramite della sezione dedicata del sito https://www.anagrafenazionalericerche.mur.gov.it/.
In ordine alla procedura, si rimanda alla citata piattaforma, per l’accesso alla quale è necessario disporre di un’utenza SPID attiva ovvero CIE o CNS. Si ricorda che, per presentare domanda per l’attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale”, è necessario iscriversi nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”.
Possono iscriversi in tale sezione le fondazioni, le associazioni, gli organismi privati di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgano, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali. Ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non possono presentare domanda di iscrizione nella Sezione: le università, gli enti universitari o comunque riconducibili all’attività di ricerca svolta in ambito universitario e gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
No, per partecipare alla procedura è necessario essere iscritti o avere presentato domanda di iscrizione nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” di cui all’art.1, comma 553 della legge 30 dicembre 2020 n. 178. Per i relativi requisiti e le fattispecie di esclusione si veda la FAQ n. 1.2.
Sì, ma possono farlo solo i soggetti ammissibili ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera c) del Bando che abbiano avviato, entro la data di chiusura del bando, la procedura di iscrizione nella sezione dell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR) denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” e che siano in possesso del corrispettivo codice istanza rilasciato dalla piattaforma dedicata.
In tal caso l’ammissione alla procedura è da intendersi con riserva e condizionata all’esito positivo del procedimento di iscrizione alla citata sezione dell’ANR.
No, nel caso di progetti congiunti sia il “capofila” che i “partner” dovranno essere iscritti nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” dell’Anagrafe nazionale delle ricerche, ovvero dovranno aver presentato domanda di iscrizione alla predetta sezione come chiarito nella FAQ n. 1.4.
No, sono ammessi a partecipare al bando soltanto soggetti di diritto privato.
No, ciascun soggetto può presentare una sola domanda per la realizzazione di un unico progetto di ricerca in qualità di soggetto “proponente” o, in alternativa, in qualità di soggetto “capofila” o, in alternativa, in qualità di “partner”.