1. Requisiti e Tipologia Progetti
Possono presentare domanda le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e che siano iscritti, o abbiano presentato domanda di iscrizione entro il 31 gennaio 2022, nella sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”. Non possono presentare domanda le università, gli enti universitari o comunque riconducibili all’attività di ricerca svolta in ambito universitario e gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Possono iscriversi in tale sezione le fondazioni, le associazioni, gli organismi privati di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgano, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali. Ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non possono presentare domanda di iscrizione nella Sezione: le università, gli enti universitari o comunque riconducibili all’attività di ricerca svolta in ambito universitario e gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
No, per partecipare alla procedura è necessario essere iscritti o avere presentato domanda di iscrizione entro il 31 gennaio 2022 nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” di cui all’art.1, comma 553 della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
No, nel caso di progetti congiunti sia il “capofila” che i “partner” dovranno essere iscritti nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” dell’Anagrafe nazionale delle ricerche, ovvero dovranno aver presentato domanda di iscrizione alla predetta Sezione entro il 31 gennaio 2022.
No, sono ammessi a partecipare al Bando soltanto soggetti di diritto privato.
I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale di massimo 12 mesi consecutivi.
Le attività progettuali dovranno avere inizio tra la data di pubblicazione della graduatoria finale dei progetti ritenuti ammissibili dalla Commissione e i 45 giorni successivi alla medesima pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca.
Si, il termine per l’avvio del progetto può essere differito di massimo 30 giorni, in caso di motivate ragioni, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto “proponente” o, in caso di progetti “congiunti”, da parte dei partner e del “capofila”. Le istanze dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto “proponente” o, nel caso di progetti “congiunti”, dal legale rappresentante del soggetto “capofila” e dei soggetti “partner” secondo le modalità previste dal sistema dedicato. Il Ministero, previa verifica della Commissione, si riserva di autorizzare l’eventuale slittamento della data di avvio del progetto.