FAQ

1. Presentazione della domanda e requisiti di partecipazione

L’iscrizione avviene per il tramite della sezione dedicata del sito https://www.anagrafenazionalericerche.mur.gov.it/.
In ordine alla procedura, si rimanda alla citata piattaforma, per l’accesso alla quale è necessario disporre di un’utenza SPID attiva ovvero CIE o CNS. Si ricorda che, per presentare domanda per l’attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale”, è necessario iscriversi nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”.

1.1

Possono iscriversi in tale sezione le fondazioni, le associazioni, gli organismi privati di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgano, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali. Ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non possono presentare domanda di iscrizione nella Sezione: le università, gli enti universitari o comunque riconducibili all’attività di ricerca svolta in ambito universitario e gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

1.2

No, per partecipare alla procedura è necessario essere iscritti o avere presentato domanda di iscrizione nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” di cui all’art.1, comma 553 della legge 30 dicembre 2020 n. 178. Per i relativi requisiti e le fattispecie di esclusione si veda la FAQ n. 1.2.

1.3

Sì, ma possono farlo solo i soggetti ammissibili ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera c) del Bando che abbiano avviato, entro la data di chiusura del bando, la procedura di iscrizione nella sezione dell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR) denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” e che siano in possesso del corrispettivo codice istanza rilasciato dalla piattaforma dedicata.
In tal caso l’ammissione alla procedura è da intendersi con riserva e condizionata all’esito positivo del procedimento di iscrizione alla citata sezione dell’ANR.

1.4

No, nel caso di progetti congiunti sia il “capofila” che i “partner” dovranno essere iscritti nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” dell’Anagrafe nazionale delle ricerche, ovvero dovranno aver presentato domanda di iscrizione alla predetta sezione come chiarito nella FAQ n. 1.4.

1.5

No, sono ammessi a partecipare al bando soltanto soggetti di diritto privato.

1.6

No, ciascun soggetto può presentare una sola domanda per la realizzazione di un unico progetto di ricerca in qualità di soggetto “proponente” o, in alternativa, in qualità di soggetto “capofila” o, in alternativa, in qualità di “partner”.

1.7

2. Tipologia, durata e termini di realizzazione progetti

I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 24 mesi consecutivi.

2.1

Le attività progettuali dovranno avere inizio tra la data di pubblicazione della graduatoria finale dei progetti ritenuti ammissibili dalla Commissione e i 45 giorni successivi alla medesima pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca e sulla piattaforma telematica GEA.

2.2

Sì, il termine per l’avvio del progetto può essere differito di massimo 30 giorni, in caso di motivate ragioni, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto “proponente” o, in caso di progetti “congiunti”, da parte del “capofila”. Il Ministero, si riserva di autorizzare l’eventuale slittamento della data di avvio del progetto.

2.3

3. Risorse finanziarie e spese ammissibili

Le risorse verranno assegnate nel rispetto della graduatoria finale, determinata sulla base dei criteri di cui all’art. 5 comma 3 del Bando. Il trasferimento delle risorse è disposto, su base annuale, in due soluzioni:

  • fino al 90% a titolo di anticipazione del contributo ammesso, presentando formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante, o da altro soggetto espressamente delegato per le finalità del presente decreto, e trasmessa tramite piattaforma GEA, accompagnata da idonea polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, prestata da un Istituto Bancario, Istituto di credito o da una Compagnia di Assicurazione legittimati all’emissione, per l’intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo;
  • la quota rimanente a titolo di saldo, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione del rendiconto scientifico-contabile, che dovrà essere presentato dal soggetto proponente o capofila entro 60 giorni dalla chiusura delle attività progettuali, unitamente alla documentazione giustificativa attestante l’intero importo dei costi ammessi.
È fatta salva la possibilità per l’ente di non richiedere l’erogazione della quota in anticipazione. In tal caso il contributo verrà erogato in un’unica soluzione successivamente all’approvazione del rendiconto scientifico-contabile e alla verifica amministrativo-contabile della documentazione attestante le spese sostenute.

3.1

La rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla chiusura delle attività progettuali, da parte del soggetto proponente in caso di progetti individuali o dal capofila in caso di progetti congiunti, secondo le modalità che verranno disciplinate da apposite linee guida che saranno allegate al decreto di approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi al contributo.

3.2

Le spese ammissibili, nel rispetto delle Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili che saranno fornite dal MUR, sono quelle: a) effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario nel periodo di ammissibilità delle spese comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente; b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; c) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili; d) coerenti con le finalità dell’Avviso.

3.3

Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del bando, in caso di mancata rendicontazione, o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico-scientifico da parte della Commissione, o di qualsiasi ulteriore difformità di natura amministrativo – contabile che non risulti regolarmente sanata entro i termini che potranno essere indicati dall’Amministrazione, quest’ultima procederà alla revoca delle risorse assegnate e al recupero delle somme erogate. Nel caso in cui l’importo rendicontato e accertato a seguito delle verifiche amministrativo-contabili risulti inferiore al contributo ammesso, il saldo sarà rideterminato nella misura di quanto effettivamente rendicontato e accertato, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.

3.4

Sì, nella misura in cui tali variazioni non abbiano impatto sugli obiettivi connessi all’esecuzione del progetto approvato, i quali devono in ogni caso essere mantenuti. Rimane inteso che la richiesta di variazione dovrà tassativamente pervenire al Ministero in fase di esecuzione del progetto. Ogni variazione al piano dei costi e delle attività previste dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero, per il tramite dei servizi della piattaforma GEA.

3.5

Nell’ipotesi di utilizzo di strumenti e attrezzature che rientrino già nella disponibilità dei soggetti beneficiari, le spese ammissibili corrispondono alle quote di ammortamento corrispondenti alla quota d’uso nel progetto di ricerca, calcolate secondo i principi della buona prassi contabile. Nel caso di strumentazioni e attrezzature funzionali ed acquistate esclusivamente per il conseguimento degli obiettivi del progetto, la spesa ritenuta ammissibile può essere anche intesa come quella sostenuta per l’acquisto di strumenti e attrezzature nuove. In tale ipotesi, sarà necessario fornire già in sede di presentazione del progetto una dichiarazione da parte del soggetto beneficiario e ogni utile documentazione atta a dimostrare che l’acquisto è necessario per la realizzazione del progetto. La spesa per l’acquisto di strumenti e attrezzature strettamente funzionali al progetto non può superare la misura massima del 7% delle spese di personale.

3.6

Le spese di viaggio devono essere incluse nella voce di spesa “altri costi di esercizio” e dovranno essere funzionali all’attuazione del progetto.

3.7

4. Controllo e monitoraggio

I requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2 comma 2 del Bando devono essere mantenuti per tutta la durata del finanziamento della proposta progettuale. In caso di perdita dei requisiti da parte del soggetto beneficiario, quest’ultimo dovrà darne formale e tempestiva comunicazione tramite pec all’indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della ricerca del Ministero dell’università e della ricerca. Il progetto sarà revocato e verrà richiesta la restituzione delle eventuali somme erogate nonché l’eventuale escussione della garanzia fideiussoria.

4.1

No, qualora i restanti soggetti attuatori possano garantire il permanere di tutti i requisiti amministrativi, tecnico-scientifici e finanziari richiesti. I soggetti attuatori ancora in possesso dei requisiti dovranno presentare formale e tempestiva istanza tramite pec all’indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della ricerca del Ministero dell’università e della ricerca che, previa valutazione della permanenza dei requisiti amministrativi, tecnico-scientifici e finanziari da parte della Commissione, potrà accogliere l’istanza presentata.

4.2